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Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni. Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    La coscienza della antigiuridicità della condotta, attenendo al precetto normativo e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso che è espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilità del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceità derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve perciò escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicità della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 333/1991

    Questione infondata
    11 luglio 1991

    Con la introduzione di una più rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantità di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si è ritenuto di combattere più efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantità di sostanza stupefacente che il soggetto agente può detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne più difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' può dirsi violato il principio della offensività, in quanto l'offensività deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensività: S. n. 62/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

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  • Ordinanza n. 1039/1988

    Questione infondata
    15 novembre 1988

    In assenza di nuovi motivi, va confermata la manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 L. 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui sanzionano allo stesso modo l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore. - O. n. 136/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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