Art. 72 — Sanzioni amministrative
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Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni. Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
