Art. 21 — Disciplina dei rapporti di lavoro
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Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" e' regolato su base contrattuale collettiva ed individuale. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonche' alla materia della responsabilita' civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullita', contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. I contratti collettivi nazionali di lavoro nonche' i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie a cio' destinate nei bilanci dell'ente. Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.
Testo in vigore dal 30 maggio 1985 al 14 luglio 1988
