Art. 55 fallimentoEffetti del fallimento sui debiti pecuniari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1989 al 27 luglio 1989. Leggi il testo vigente →

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. 24 I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

Testo vigente dal 27 aprile 1989 al 27 luglio 1989 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art55 · fonte su Normattiva