Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Riguarda ancheart. 79 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 13 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 17 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Canone - Possibilità di porre a carico dell’erario la differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Omessa previsione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).
Riguarda ancheart. 13 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 22 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Equo canone - Sistema di calcolo - Costo base degli immobili - Applicabilità uniforme nel territorio nazionale - Mancata differenziazione di disciplina per il comune di campione d'italia, in considerazione della sua diversa collocazione geografica e del contesto economico - Prospettata lesione del principio di eguaglianza - Giustificazione della disciplina censurata - Discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti sistema di predeterminazione legale - Mancata esclusione per il comune di campione d'italia - Prospettato contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà privata - Insussistenza - Possibilita' di derogare al regime dell'equo canone per il libero accordo delle parti - Non fondatezza.
Non sono fondate: a) - con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma primo, della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), laddove, prevedendo il costo base a metro quadrato per gli immobili adibiti ad uso di abitazione cui e' correlato il valore locativo previa applicazione di coefficienti correttivi, non stabilisce un costo base differenziato per il Comune di Campione d'Italia (nel quale, a causa della particolare collocazione geografica e del conseguente contesto economico, i costi di costruzione sarebbero superiori a quelli di altre localita'); b) - con riferimento all'art. 42, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma primo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della stessa legge n. 392 del 1978, che impongono l'equo canone e ne stabiliscono i criteri di calcolo anche nel Comune di Campione d'Italia (nel quale il controllo ed i limiti posti dal legislatore ai canoni di locazione, in ragione della grave situazione abitativa a livello nazionale, non sarebbero giustificati, tenuto conto che la sua economia sarebbe legata a quella della Confederazione elvetica). Per rispondere ad una esigenza generale, il legislatore ha dettato infatti una disciplina che tiene complessivamente conto della grave situazione abitativa a livello nazionale, stabilendo limiti e controlli, i quali sono frutto di un discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti; ed, in tale contesto, mentre anche la uniforme determinazione del costo di produzione degli immobili, per grandi aree geografiche, trova giustificazione, viceversa, l'attribuzione di uno specifico rilievo ad ogni situazione delle singole localita', nelle quali condizioni economiche ed abitative si discostino dalla situazione media nazionale, risulterebbe in contraddizione proprio con il tipo di strumento adottato dal legislatore, che, per la determinazione del canone massimo di locazione, ha preso in considerazione parametri fissi stabiliti dalla stessa norma (il costo base degli immobili fissato dall'art. 14 l. n. 392 del 1978 costituisce, appunto,uno degli elementi caratterizzanti di tale sistema e non rispecchia, proprio per la sua generalizzata determinazione, la concreta ed effettiva situazione di ciascuna localita'). Pertanto la scelta di dettare una regola comune e di adottare parametri uniformi per la determinazione dell'equo canone non puo' essere considerata in se' lesiva del principio di eguaglianza. E se cio' non esclude che il legislatore possa introdurre deroghe alla regola generale, se sorrette da una ragionevole giustificazione (ad esempio di disciplina fiscale o valutaria), allo stesso tempo pero' non comporta che si debba considerare costituzionalmente dovuta una disciplina legislativa speciale che adotti solo per quel Comune un diverso criterio di determinazione del costo base degli immobili, adeguato al costo effettivo, o che assuma diversi criteri di calcolo dell'equo canone, non accolti per il restante territorio nazionale.Le medesime considerazioni valgono anche ad escludere la denunciata violazione della garanzia costituzionale accordata alla proprieta' privata (art. 42, comma secondo, Cost.). - S. nn. 1028/1988; O. nn. 1048/1988 e 1084/1988, 132/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 55/2000massima n. 25148 Riguarda ancheart. 14 Legge sull’equo canoneart. 18 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 19 Legge sull’equo canoneart. 20 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - "EQUO CANONE" - DETERMINAZIONE - CRITERI ADOTTATI IN LEGGE N. 392 DEL 1978 - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' PRIVATA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALE BILANCIAMENTO DI INTERESSI GIUSTIFICATO DALLA GRAVE SITUAZIONE ABITATIVA - ATTUALE POSSIBILITA' DI STIPULARE PATTI IN DEROGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il sistema di predeterminazione legale del canone, adottato in ragione della grave situazione dell'edilizia abitativa, risponde all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni, frutto di discrezionale bilanciamento di interessi per determinare una sostanziale indifferenza della persona del conduttore e, quindi, un ridotto interesse del locatore alla cessazione del rapporto. Sono, inoltre, previsti dei correttivi del canone anche mediante aggiornamenti che consentono di raccordare l'ammontare del correspettivo della locazione alla singola realta' di fatto nonche' di incrementarlo in rapporto all'aumento del costo della vita. Peraltro, alla scadenza dei contratti di locazione in corso, nel contesto di una situazione che il legislatore ha considerato mutata, le parti possono stipulare, con procedure particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978 anche quanto alla determinazione del canone. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost.). - In relazione al bilanciamento degli opposti interessi del conduttore e del locatore v. le O. nn. 1048 e 1084/88 ed in riferimento alla continuita' del rapporto la S. n. 1028/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 17 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 18 Legge sull’equo canoneart. 13 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI - CANONE - DETERMINAZIONE - CATEGORIA CATASTALE - RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 16. - COST., ARTT. 3, 53.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, l. 27 luglio 1978, n. 392, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto "in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile", cosi` adottando un criterio lacunoso, ambiguo e determinante risultati contraddittori. La censura, infatti, concerne una norma che non puo` trovare applicazione nel giudizio a quo ed investe, peraltro, una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile nel giudizio di costituzionalita`, se non per evidente arbitrarieta` ed irrazionalita`, il che certamente non accade nel caso di specie. - cfr. O. nn. 595/1987, 167/1988, 396 e 573/1987.
LOCAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE DELL'IMMOBILE - TIPOLOGIA - CLASSE DEMOGRAFICA DEL COMUNE - VETUSTA' - STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Il controllo esercitato dal giudice a quo, nel giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'equo canone, sulla legittimita' degli atti amministrativi relativi all'accatastamento ed al classamento demografico del comune, esclude che l'applicazione dei coefficienti correttivi del costo base dell'immobile, concernenti la tipologia e la classe demografica del comune in cui e' sito l'immobile, possa dar luogo a disparita' di trattamento tra conduttori o anche a ingiuste o eccessive compressioni del diritto di proprieta' del locatore. Parimenti, l'applicazione dei coefficienti relativi alla vetusta' ed allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile non determina duplicazioni, in quanto dette caratteristiche costituiscono due entita' distinte ed eterogenee, suscettibili di separata e autonoma valutazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - degli artt. 16, 17, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - S. n. 84/1983.
sentenza 16/1985massima n. 10692 Riguarda ancheart. 20 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 17 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE DEL CANONE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CONDUTTORE CONTRO L'ACCERTAMENTO CATASTALE - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI TUTELA RISERVATA AL GIUDICE A QUO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 16. - cst artt. 3, 24 e 113.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 16 l. 27 luglio 1978, n. 392, il quale, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione in relazione alla categoria catastale degli edifici, in quanto la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile, nella considerazione, che nel caso in questione, sussiste la tutela giurisdizionale del conduttore e che spetta al giudice a quo di individuarne il mezzo specifico (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E). - S. n. 84/1983 e O. nn. 235 e 366/1983.
LOCAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - INOPPUGNABILITA' DA PARTE DEL CONDUTTORE DELL'ATTO DI CLASSAMENTO DELL'UFFICIO CATASTALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel giudizio a quo non e` stato compiuto alcun accertamento fondato sull'impugnata disposizione, comunque, un atto come quello supposto dall'ordinanza di rimessione, non puo`, all'evidenza, essere considerato un provvedimento amministrativo vincolante, ma costituisce un mero accertamento tecnico che non si sottrae alla normale valutazione del giudice civile. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost. in quanto legittimerebbe il coduttore a chiedere all'ufficio tecnico erariale la classificazione dell'immobile non censito, ma non gli attribuirebbe alcun potere di impugnare, ne` in via amministrativa, ne` in via giurisdizionale, l'atto dell'ufficio stesso).
LOCAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - VINCOLATIVITA' DELL'ACCERTAMENTO CATASTALE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
L'impugnata disposizione, considerando il tipo dell'immobile quale elemento correttivo per la determinazione del canone, dispone che deve farsi in proposito riferimento alla categoria catastale secondo i coefficienti risultanti dalla tabella ivi prevista. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici a quibus, non e` questa una via obbligata per l'indivudazione del coefficiente, tale da comprimere gli spazi della tutela giurisdizionale, la quale consegue invece dai principi generali relativi al controllo giudiziario degli atti della pubblica Amministrazione di cui si e` fatta applicazione in giurisprudenza (secondo due linee di approccio ciascuna delle quali idonea ad assicurare al conduttore la necessaria, ed insopprimibile tutela giurisdizionale). Si e` osservato da un lato che al conduttore medesimo e` consentito adire le Commissioni tributarie cui spetta la competenza ex art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulle controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita` immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale. Dall'altro si sono richiamati i poteri che spettano al giudice ordinario nei confronti della P.A. di accertare incidentalmente (ex art. 5, L. 20 marzo 1865 n. 2248) la legittimita` dell'atto amministrativo da cui deriva il diritto dedotto in giudizio (comportante anche la possibilita` di compiere accertamenti tecnici, soggiungendosi che, costituendo la determinazione dell'equo canone l'oggetto del giudizio, al giudice spettano i normali, ampi poteri di indagine, pur spiegando l'accertamento operato i suoi effetti esclusivamente per la determinazione del canone). (Inammissibilita`, trattandosi di mero problema interpretativo, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 16, primo comma, della L. n. 392 del 1978, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).
sentenza 84/1983massima n. 16534 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CALCOLO DEL CANONE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CONDUTTORE CONTRO L'ACCERTAMENTO CATASTALE - LAMENTATA CARENZA - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost., nella parte in cui non prevede riguardo al calcolo del canone alcun mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore contro l'accertamento catastale: questione gia' decisa con sentenza di inammissibilita' in quanto spetta al giudice a quo di individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore. - S. n. 84/1983.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL CANONE - PRETESA MANCATA PREVISIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO L'ACCERTAMENTO CATASTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 16, primo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui non prevederebbe tutela giurisdizionale contro gli accertamenti catastali cui, per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, debbano riferirsi i coefficienti di moltiplicazione ai fini del calcolo del canone, in quanto - come gia' rilevato in altra precedente decisione - spetta al giudice a quo di individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). - S. n. 84/1983; O. n. 235/1983.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL CANONE - PRETESA MANCATA PREVISIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO L'ACCERTAMENTO CATASTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui non prevederebbe tutela giurisdizionale contro gli accertamenti catastali cui, per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, debbono riferirsi i coefficienti di moltiplicazione ai fini del calcolo del canone, in quanto - come gia' rilevato in altra precedente decisione - spetta al giudice a quo di individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 legge 20 maggio 1865, n. 2248, all. E). - S. n. 84/1983; O. n. 235/1983.