Art. 16Tipologia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →

In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

  • a)2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
  • b)1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
  • c)1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
  • d)0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
  • e)0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
  • f)0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
  • g)1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
  • h)0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unita' immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unita' immobiliare locata nonche' degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art16 · fonte su Normattiva