Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1956 al 4 giugno 1970. Leggi il testo vigente →

Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di Provincia. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facolta' di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Avverso il decreto della Corte d'appello e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Salvo quanto e' stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 4 giugno 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 93/2010

    Ha colpito questo articolo
    12 marzo 2010

    Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e, qualora tale soluzione risulti impercorribile, non potendo comunque disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. In sede di scrutinio, poiché le norme della CEDU si collocano ad un livello sub-costituzionale, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare se una norma convenzionale si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione, nel qual caso, peraltro eccezionale, dovrà essere esclusa l'idoneità della stessa norma convenzionale a integrare il citato parametro. Sui rapporti tra norme della CEDU e ordinamento costituzionale italiano, nonché sulle condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale di una norma interna contrastante con una norma convenzionale e sui limiti del sindacato demandato alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze n. 317/2009, n. 311/2009, n. 239/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.

    Art. 4 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1970

    Ha colpito questo articolo
    25 maggio 1970

    L'interrogatorio dell'imputato è necessario solo quando si compiano atti istruttori. Ciò non può dirsi per un procedimento che, come quello disciplinato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo. È pertanto infondata la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 avanzata sotto il profilo della mancata previsione dell'interrogatorio dell'inquisito da parte del questore. Sussiste, invece, la violazione del diritto di difesa per l'omessa previsione, nell'art. 4, secondo comma, della cit. legge del 1956, dell'assistenza tecnica obbligatoria del difensore innanzi al tribunale nella fase di applicazione della misura. Cfr.: Sent. n. 53/1968 e n. 69/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 106/2015

    Questione infondata
    9 giugno 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3- ter , secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992. Le due forme di confisca non sono tra loro comparabili in quanto si inseriscono in procedimenti che hanno delle specifiche peculiarità, sotto il profilo sostanziale e sotto quello processuale. Quanto al piano processuale, è ammessa solo nel giudizio di prevenzione l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, con doppio grado di merito, con ciò giustificando la limitazione del sindacato sulla motivazione. Dal punto di vista sostanziale, poi, il processo penale ha ad oggetto la verifica di un fatto-reato, mentre il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, invece, concerne l'accertamento della pericolosità sociale. Il sistema delle misure di prevenzione, inoltre, verrebbe stravolto e reso irrazionale dal richiesto accoglimento della questione, giacché si determinerebbe una diversa estensione del sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità sociale, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo . Per l'affermazione secondo cui il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali, v. la citata sentenza n. 321/2004. Per l'affermazione che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. la citata sentenza n. 321/2004 e le citate ordinanze nn. 352/2003 e 132/2003. Per l'affermazione della conformità ai principi costituzionali delle misure di prevenzione, anche alla luce delle riforme operate nel 2008 e nel 2009, v. la citata sentenza n. 21/2012 e la citata ordinanza n. 216/2012. Per l'affermazione delle profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, v. la citata ordinanza n. 275/1996. Per l'affermazione che le peculiarità del procedimento di prevenzione devono essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, che, da un lato, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo e, dall'altro, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso, v. le citate sentenze nn. 21/2012 e 335/1996.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art4 · fonte del testo