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Il secondo comma dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma".
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
