Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 1 — Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

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Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3. A decorrere dal 1 gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennita' per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1 gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, ne' su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1986 al 19 ottobre 1989

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