Poiché la situazione delle opere costituenti pertinenze ad edifici (urbani ed agricoli) già esistenti e quella delle opere costituenti pertinenze al servizio di fondi rustici sono innegabilmente non omogenee sotto il profilo edilizio ed urbanistico (configurando le seconde, a differnza dell prime, modificazioni originarie del territorio considerato come area nuda), si giustifica il diverso regime della concessione edilizia prescritta per le seconde a fronte dell'autorizzazione gratuita prevista per le prime. Ne' può dirsi, con ciò, lesa la proprietà fondiaria e la correlata sua garanzia costituzionale (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett.a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost..).
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie