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La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 giugno 2022

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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