Art. 90 — Disciplina transitoria
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I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore. L'articolo 447- bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice. 8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994
Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994
