Art. 90 — Disciplina transitoria
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I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sonorilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ne' propone, non oltre tale udienza, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Se almeno una delle parti e' comparsa ovvero se e' stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, gli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile, nonche' un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai guidizi in corso alla data della sua entrata in vigore.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 27 dicembre 1992
