Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INVESTIMENTO CHE ABBIA CAUSATO LESIONI PERSONALI GRAVI - SANZIONE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - GRADO DI COLPA DELL'IMPUTATO E VIOLAZIONE DI NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANCATA VALUTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel reato di lesioni personali gravi causate da incidente automobilistico - dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravita') - il giudice ha ogni possibilita' di adeguare la misura della sanzione alle particolarita' delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalita' del legislatore non trasmoda in irragionevolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 171/1986.
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - IN CASO DI INVESTIMENTO DA CUI DERIVI LA MORTE O LESIONI PERSONALI GRAVI - SOPRAVVENUTA ARCHIVIAZIONE O SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE - EFFICACIA EX NUNC - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma e` diretto a tutelare l'incolumita` e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente e` il richiamo all'art. 27 Cost., e` palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 , comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE - REVOCA DA PARTE DELL'A.G.O., IN DIPENDENZA DI LESIONI COLPOSE - PRECLUSIONE IN CASO DI MANCANZA DI QUERELA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI A QUIBUS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte; e degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilita' a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime; questioni sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., e in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., in quanto, per effetto delle suddette disposizioni, il giudice non potrebbe sospendere ne' revocare la patente se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa: essendo la questione stessa irrilevante nei giudizi a quibus nei quali (come emerge dalle ordinanze di rinvio o dagli atti di causa) la querela risulta ritualmente presentata e non rimessa. - O. nn. 302/1984; 27 e 111/1985.
Riguarda ancheart. 590 Codice penaleart. 92 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDANNATO PER LESIONI PERSONALI GRAVI - PENA ACCESSORIA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE ANCHE SE LA COLPA E' DI GRADO MINIMO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, perche' irrilevante per la definizione del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 91, comma settimo, del d. P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che il giudice possa astenersi dall'infliggere al condannato per lesioni personali gravi la pena accessoria della sospensione della patente, nei casi in cui il grado della colpa sia assolutamente minimo, in considerazione del fatto che mai il giudice avrebbe potuto farne applicazione al caso di specie, vertendosi in tema di colpa specifica per violazione di una norma fondamentale del comportamento di guida (fattispecie relativa a collisione per svolta a sinistra su rettifilo). - S. n. 47/1977; O. n. 267/1984.
sentenza 29/1985massima n. 10709 CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - PROCEDIBILITA' SOLO A QUERELA DI PARTE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CARENZA ASSOLUTA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui prevedono che, nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, il giudice possa procedere e disporre la sospensione o la revoca della patente soltanto a querela della persona offesa, posto che nel caso di specie la procedibilita' era gia' imposta dalla presenza della querela. - O. n. 302/1984.
Riguarda ancheart. 590 Codice penale
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SETTIMO COMMA - CONDANNATO PER LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - ASSUNTA MANCANZA DI DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PRONUNZIA DELLA CONDANNA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 91, settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in quanto esclude ogni discrezionalita' del giudice che decide la sospensione della patente di guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in dipendenza della circolazione; e cio' in quanto la decisione della Corte non avrebbe potuto avere carattere pregiudiziale rispetto all'applicabilita' della sospensione della patente, posto che la questione risulta proposta in un caso in cui si trattava di un'ipotesi di colpa specifica, insuscettibile di essere inquadrata tra quelle estremamente lievi, per cui sarebbe giustificata la discrezionalita' del giudice, e in altro caso in cui era gia' intervenuta condanna e la sanzione pertanto non sarebbe stata mai irrogabile, non essendo predeterminata in misura fissa.
CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI COLPOSE - PROCEDIBILITA' - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - POTERI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NECESSITA' DELLA QUERELA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), rispettivamente nella parte in cui dispone che il delitto di lesioni colpose e' punibile a querela della persona offesa e nella parte in cui subordinerebbe alla presentazione della querela i poteri della autorita' giudiziaria in ordine alla sospensione della patente, in quanto, essendo stata, nel caso, ritualmente presentata la querela ed avendo il giudice potuto conseguentemente promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati, difetta la rilevanza delle dedotte questioni nel giudizio a quo.
Riguarda ancheart. 92 legge 689/1981
- CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - POTERE DEL PREFETTO DI RIFIUTARLA O SOSPENDERLA ALLE PERSONE DIFFIDATE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3, CO. PRIMO, COST. - TRATTAMENTO DISUGUALE TRA SOGGETTI DIFFIDATI E NON - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C..
Si consideri la patente di guida autorizzazione di polizia ovvero abilitazione ovvero ancora provvedimento di natura mista, e` comunque indubbio che il potere del prefetto di negare o sospendere la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore, ha carattere dicrezionale, concretandosi in un apprezzamento, di merito, della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da parte di quest'ultimo del mezzo automobilistico. Ma tale discrezionalita` non giustifica di per se` denunce di incostituzionalita` dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959 in riferimento all'art. 3, co.I, della Costituzione. Essa - come la discrezionalita` propria dell'azione amministrativa in genere - non equivale a mero arbitrio, dovendo il prefetto - nel presupposto necessario, ma non certo sufficiente della diffida - rispettare i canoni della razionalita`, dell'imparzialita` e dell'eguaglianza di trattamento, la cui eventuale violazione e` deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via amministrativa e in via giurisdizionale, ed essendo egli tenuto a enunciare, sia pur succintamente, i motivi, che, nel presupposto sempre della diffida, giustificano la soluzione adottata. Che poi le limitazioni suddette al diritto di circolazione provengano da provvedimenti discrezionali amministrativi, senza preventivi controlli giurisdizionali e` espressione di una precisa scelta di politica legislativa in tema di prevenzione di reati, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimita` costituzionale. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959, sollevata in riferimento all'art.3, co.I, Cost.). Cfr. sentt. nn. 6/62; 87/71; 215/75.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - POTERE DEL PREFETTO DI RIFIUTARLA O SOSPENDERLA - NORMA CHE OSTACOLA DI FATTO LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, VANIFICA IL DIRITTO AL LAVORO ED ELUDE LA TUTELA DEL LAVORO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
Essendo certamente legittime le limitazioni imposte dalla legge in via generale e per motivi di sicurezza al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente alla guida anche di autoveicoli - non possono ritenersi illegittime le conseguenze che da tali limitazioni abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia. Ne` l'art.3, co.II, ne` l'art.4, ne` l'art.35 della Costituzione escludono infatti che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attivita`, imporre modalita` e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale e`, ad esempio, la sicurezza pubblica. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 sollevata in relazione all'art.3 Cost.).
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - LIMITAZIONI PER SOGGETTI IN LIBERTA' VIGILATA - QUESTIONE SOLLEVATA DA MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA PRIVO DI LEGITTIMAZIONE RISPETTO A DISPOSIZIONI CHE NON RIGUARDANO MISURE DI SICUREZZA, MA PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C.
I poteri-doveri demandati dalla legge al magistrato di sorveglianza attengono esclusivamente alla applicazione, revoca ed esecuzione delle misure di sicurezza. Il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti rientranti in una delle categorie indicate nell'art.82, co.I, C.d.S. non costituiscono certamente "misure di sicurezza", ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorita` amministrativa e` tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti dalla legge. E' pertanto esclusa la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. - (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. sollevata in riferimento all'art.3 Cost.)
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 2 legge 572/1967
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SESTO E SETTIMO COMMA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CHI, GUIDANDO IN MODO PERICOLOSO, NON CAGIONA LESIONI PERSONALI E CHI, NELLE STESSE CONDIZIONI, NE CAGIONI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Mentre il terzo comma dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), prevede la mera violazione di norme di comportamento, che punisce con la sospensione della patente di guida da parte del prefetto per un periodo da uno a tre mesi, i commi sesto e settimo dello stesso articolo sanzionano piu' gravemente tali violazioni quando concorrano con i reati di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime, gravi o anche lievi, se seguite da fuga od omissione di soccorso, imponendo al prefetto di adottare la sospensione cautelativa per la durata massima di due anni (comma sesto) ed al giudice di applicare con la sentenza di condanna la misura della sospensione della patente da tre mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca (comma settimo). Il diverso trattamento sanzionatorio e' giustificato dalla diversita' delle situazioni, poiche' l'evento causato dalla colpa del guidatore consistente nella morte dell'investito o in lesioni personali ben si distingue da quello cagionato da una semplice infrazione alle norme sulla circolazione stradale dalla quale non siano derivate conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare il codice penale. E l'obbligo imposto al giudice di disporre la sospensione della patente, adeguandone la durata alla gravita' del reato commesso, ovvero la revoca, deriva dal potere riconosciuto all'autorita' giudiziaria ordinaria di irrogare, in una con la pena principale, delle pene accessorie (potere autonomo e diverso da quello attribuito all'autorita' amministrativa di concedere, sospendere o revocare la patente). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti del citato art. 91, sesto e settimo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - NON COSTITUISCE MISURA DI PREVENZIONE BENSI' ATTO DI AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI CONFERITE IN MATERIA AL PREFETTO E ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - DIFFERENZIAZIONE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25, PRIMO COMMA, COST. - INFONDATEZZA.
La sospensione della patente da parte del prefetto alle persone diffidate, prevista dall'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) non costituisce misura di prevenzione bensi' atto di autotutela, consentito dalla potesta' di revoca che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sempre che concorrano gli estremi richiesti dalla legge. Considerata la netta distinzione che in materia va fatta tra le attribuzioni del prefetto e quelle dell'autorita' giudiziaria, e' percio' da escludere che l'indicata disposizione del codice della strada venga in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1962 e 87 del 1971.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO SIA IN VIA AMMINISTRATIVA CHE GIURISDIZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente la sospensione della patente di guida, con provvedimento del prefetto, alle persone diffidate, non e' fondata in quanto avverso il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso gli atti amministrativi.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) concernente la sospensione della patente di guida, da parte del prefetto, alle persone diffidate, sollevate, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 16 della Costituzione, perche', sotto il primo profilo, la Corte ha gia' deciso con la sentenza, di non fondatezza, n. 87 del 1971, e non e' stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione, e, sotto il secondo, perche' la Corte ha anche gia' deciso con l'altra sentenza (di non fondatezza) n. 6 del 1962, con la quale si e' dimostrato che la norma denunciata, lungi dal contrastare con il precetto costituzionale, ne costituisce applicazione.
LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O RITIRO DELLA PATENTE.
Il provvedimento prefettizio di sospensione e quello di ritiro della patente (previsto dagli artt. 91, quinto comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740) non violano ne' menomano in alcun modo la liberta' personale qual'e' tutelata nell'art. 13 della Costituzione: essi si limitano a togliere o a sospendere l'esercizio del diritto di guidare autoveicoli e percio' non colpiscono, almeno in via diretta, la persona fisica del conducente, come invece accadrebbe per es. con l'arresto.
sentenza 6/1962massima n. 1426 Riguarda ancheart. 94 r.d. 1710/1933
CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - SOSPENSIONE E RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non la liberta' di circolare di cui all'art. 16 della Costituzione, e' colpita dalle norme di cui agli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ma il diritto di guidare un autoveicolo; e poiche' nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: dimodoche' la patente, come e' concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, cosi' puo' essere tolta, in virtu' di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la liberta' di circolazione costituzionalmente garantita.
sentenza 6/1962massima n. 1427 Riguarda ancheart. 94 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (033U1740)
SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - NATURA GIURIDICA - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PUNITIVO - MISURA PROVVISORIA DI POLIZIA - CARATTERI DIFFERENZIALI RISPETTO AL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PUNITIVO DI SOSPENSIONE DOPO L'ACCERTAMENTO DEL REATO.
Il provvedimento prefettizio di sospensione o di ritiro della patente non ha carattere punitivo, ma e' misura provvisoria di polizia determinata da motivi di sicurezza pubblica. La sospensione ordinata dal prefetto, a differenza da quella che, dopo l'accertamento del reato, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria, e' determinata non dallo scopo di colpire con una pena il contegno colposo del conducente, ma di difendere la societa' da un individuo che puo' arrecare danno. Le norme di cui agli artt. 91, quinto comma, D.P.R. n. 393 del 1959 e 94, primo comma, n. 8, R.D. n. 1740 del 1933, - traendo ispirazione dal fatto certo dell'investimento, che di per se', per la sua gravita' o perche' si accompagna alla trasgressione d'una regola di condotta, provoca indubbiamente un allarme nei confronti di chi ne e' stato il protagonista ed e' indizio della pericolosita' di quest'ultimo - non violano il precetto di cui all'art. 27 della Costituzione.
sentenza 6/1962massima n. 1428 Riguarda ancheart. 94 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (033U1740)