Art. 110

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1963 al 29 settembre 1965. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 108 T. U. 1926).

[2]In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

[4]E', in ogni caso, vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.31

[5]Nel caso in cui tali apparecchi o congegni siano tenuti abusivamente, il colpevole e' punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a 5000.31

[6]Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.31

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".

Testo vigente dal 14 luglio 1963 al 29 settembre 1965 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

36 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 1 gennaio 2025oggiper un annoin vigore
  2. 30 giugno 20221 gennaio 2025per 3 anni
  3. 14 ottobre 202030 giugno 2022per un anno
  4. 15 agosto 202014 ottobre 2020per 2 mesi
  5. 7 giugno 202015 agosto 2020per 2 mesi
  6. 1 gennaio 20207 giugno 2020per 5 mesi
  7. 27 ottobre 20191 gennaio 2020per 2 mesi
  8. 30 marzo 201927 ottobre 2019per 7 mesi
  9. 1 gennaio 201930 marzo 2019per 3 mesi
  10. 12 agosto 20181 gennaio 2019per 5 mesi
  11. 24 giugno 201712 agosto 2018per un anno
  12. 1 gennaio 201624 giugno 2017per un anno
  13. 1 gennaio 20131 gennaio 2016per 3 anni
  14. 29 aprile 20121 gennaio 2013per 8 mesi
  15. 29 novembre 201129 aprile 2012per 5 mesi
  16. 17 luglio 201129 novembre 2011per 5 mesi
  17. 1 gennaio 201117 luglio 2011per 7 mesi
  18. 5 agosto 20091 gennaio 2011per un anno
  19. 1 gennaio 20095 agosto 2009per 7 mesi
  20. 26 novembre 20081 gennaio 2009per un mese
  21. 1 gennaio 200826 novembre 2008per 11 mesi
  22. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  23. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  24. 1 gennaio 200612 agosto 2006per 7 mesi
  25. 1 gennaio 20051 gennaio 2006per un anno
  26. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  27. 26 novembre 20031 gennaio 2004per un mese
  28. 1 gennaio 200326 novembre 2003per 11 mesi
  29. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  30. 1 marzo 19981 gennaio 2001per 3 anni
  31. 1 novembre 19951 marzo 1998per 2 anni
  32. 13 gennaio 19871 novembre 1995per 9 anni
  33. 19 dicembre 198413 gennaio 1987per 2 anni
  34. 29 settembre 196519 dicembre 1984per 19 anni
  35. 14 luglio 196329 settembre 1965per 2 anni
  36. 26 giugno 193114 luglio 1963per 32 annitesto originario

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110 · fonte su Normattiva