Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco e scommessa - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Assenza di nuovi o diversi profili di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Infatti la questione proposta è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 415 del 2008 per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria e non risultano dedotti profili o argomenti differenti rispetto a quelli già valutati nella predetta ordinanza.
sentenza 65/2009massima n. 33230 Sicurezza pubblica - Disciplina dell'esercizio dell'attività di gioco e scommessa - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Competenza del giudice rimettente e non della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Invero, premesso che nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in virtù dell'art. 11 Cost., la normativa comunitaria dotata del requisito della immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale, il rimettente sottopone alla Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione compete al giudice comune - eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE) - essendo ad esso preclusa l'applicazione delle norme nazionali qualora si convinca dell'esistenza di un conflitto. - Sul fatto che la soluzione di una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva investe la stessa applicabilità di una norma denunciata e, quindi, costituisce un prius logico e giuridico rispetto all'incidente di costituzionalità, di competenza del giudice comune, v. citate, sentenze n. 284/2007, n. 170/1984 e ordinanza n. 454/2006.
Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilità delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa modificativa della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con la direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE. Invero, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, l'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 - norma oggetto della disciplina transitoria recata dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 - è stato sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di talché il mutato quadro normativo di riferimento comporta che gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per un nuovo giudizio sulla rilevanza, e ciò indipendentemente dall'ammissibilità della questione - pure evocata - di compatibilità comunitaria rispetto a norme provviste di effetto diretto. - In relazione alla possibilità di rimettere alla Corte Costituzionale una questione di compatibilità comunitaria vedi, citate, sentenza n. 284/2007 e ordinanza n. 454/2006.
Riguarda ancheart. 1 legge 266/2005
REATI E PENE - ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO D'AZZARDO A MEZZO DEGLI APPARECCHI VIETATI DALL'ART. 110, T.U.L.P.S. - DISCIPLINA - RINVIO A QUANTO PREVISTO DIFFERENZIATAMENTE PER L'ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCHI E SCOMMESSE RISERVATI ALLO STATO E AD ENTI CONCESSORI E PER L'ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE SCOMMESSE SU COMPETIZIONI E GIOCHI DI ABILITA' - PRETESA IMPOSSIBILITA' DI IDENTIFICARE LE CONDOTTE PUNIBILI Cui FAR RIFERIMENTO, STANTE LA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE MENZIONATE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI INDIVIDUARE ALTRESI' LA SANZIONE APPLICABILE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' E DI TASSATIVITA' DELLA PENA - QUESTIONE INAMMISSIBILE PER INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO 1NTERPRETATIVO.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevata con riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La disposizione censurata, che prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 per chi eserciti giochi d'azzardo a mezzi di apparecchi vietati, sebbene fonte di difficolta' interpretative in ordine alla fattispecie cui va ricondotto il comportamento punito, non presenta difficolta' ermeneutiche insuperabili, anche in considerazione dell'indirizzo da ultimo seguito dalla Cassazione. Manca pertanto il presupposto della questione di legittimita' costituzionale, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di legalita' e tassativita' della fattispecie penale. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 4 legge 401/1989
GIUOCO PROIBITO - REATI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA - MANCATA ESPOSIZIONE DELLA TABELLA DEI GIUOCHI D'AZZARDO E VIETATI - EQUIPARAZIONE 'QUOAD POENAM' ALL' USO DI APPARECCHI AUTOMATICI E SEMI AUTOMATICI DA GIUOCO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Costituisce scelta discrezionale del legislatore, non arbitraria ne' palesemente irragionevole, l'equiparazione, "quoad poenam", del reato di mancata esposizione nella sala da biliardo e da gioco della tabella dei giochi d'azzardo e vietati, al reato di uso di apparecchi automatici e semi-automatici da gioco, sussistendo, in ordine a tali ipotesi contravvenzionali, la possibilita' per il giudice di graduare le sanzioni in proporzione alla maggiore o minore pericolosita' dei reati accertati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all'art.3 Cost.).
- SICUREZZA PUBBLICA - APPRECCHI AUTOMATICI O SEMIAUTOMATICI - T.U. LEGGI DI P.S., ART. 110 (MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507), E COD. PEN., ARTT. 718, 719 E 721 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE DEI REATI - RAGIONEVOLEZZA (ANCHE A SEGUITO DEL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonche' 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed e' percio' da ritenere ragionevole.
sentenza 97/1983massima n. 12769 Riguarda ancheart. 718 Codice penaleart. 1 legge 507/1965art. 719 Codice penaleart. 721 Codice penale
GIOCHI - ESERCIZIO ABUSIVO DI UN GIOCO NON D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 723 E T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, ART. 110 - ELENCAZIONE DEI GIOCHI PROIBITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI APPREZZAMENTO DEI QUESTORI DELLE VARIE PROVINCIE SULLA PROIBIZIONE DEI GIOCHI - NON DETERMINA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 723 cod. pen. e 110 t.u. leggi di p.s. - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo e l'elencazione dei giochi vietati da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza - non contrastano con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. L'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica Amministrazione, infatti, risponde ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico ed e' legittima manifestazione della sua attivita' normativa. Ne' e' violato il principio della riserva di legge in materia penale, quando sia una legge dello Stato a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. D'altro canto, trattasi di attivita' non liberamente consentita ai singoli, ma subordinata al rilascio al gestore di un'autorizzazione, la quale, se puo' essere negata, puo' a maggior ragione essere limitata per motivi di pubblico interesse. In ogni caso spettano all'interessato le garanzie amministrative e giurisdizionali, ivi compreso il sindacato del giudice ordinario sulla conformita' del divieto all'ordinamento giuridico. Le disposizioni denunziate non violano neppure l'art. 3 Cost., in quanto l'oggetto del provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate per fattori cronologici, topografici ed ambientali, che giustificano la razionalita' della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di statuire quali giochi siano da vietare nel pubblico interesse.
Riguarda ancheart. 723 Codice penale
LEGGI DI P.S. - TABELLONE DEL QUESTORE CONTENENTE L'INDICAZIONE DEI GIUOCHI PROIBITI - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA TABELLA (ART. 110, I COMMA, T.U.L.P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
L'art. 110, primo comma del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, nell'imporre all'esercente una sala da bigliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata dal questore, con l'indicazione dei giuochi proibiti e di quelli vietati nel pubblico interesse, vincola ad un obbligo di fare che prescinde dal contenuto, anche se parzialmente illegittimo, della tabella. Ne consegue che non sorge il problema della legittimita' dell'attribuzione al questore del potere di compilare la tabella. Se poi questa illegittimita' includa giuochi consentiti, in favore del trasgressore soccorre la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice penale. E' pertanto da escludere la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
SENT. N. 125/63. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 110, COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO - DIVIETO DI LICENZE PER L'USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, DI APPARECCHI, MECCANISMI O CONGEGNI AUTOMATICI DI PURO TRATTENIMENTO, SENZA POSSIBILITA' DI DAR LUOGO A SCOMMESSE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
La formula usata dall'art. 110 del T.U. della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, non ammette alcuna eccezione poiche' nel divieto di concedere licenze per l'uso nei locali pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento, include espressamente "qualsiasi specie" di apparecchi o congegni; con il che non soltanto viene negata ogni distinzione tra tipi meccanici, ma altresi' viene respinta ogni differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento cui gli apparecchi o congegni sono destinati. Un'attivita' economica come quella di produzione, di commercio o di noleggio di tali apparecchi puo' ricevere tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione dei suoi prodotti non favorisce tendenze antisociali. Pertanto rispondono alle premesse del divieto di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di p.s. solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto svago o divertimento e cioe' che in nessun caso possono stimolare attivita' riprovevoli.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SICUREZZA PUBBLICA - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N.773, ART. 110, COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO - DIVIETO DI CONCEDERE LICENZE PER L'USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI APPARECCHI O CONGEGNI AUTOMATICI DI PURO TRATTENIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, E 29; NORME INTEGR., ART. 9, SECONDO COMMA).
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (Questione gia' decisa con sent. n. 125 del 1963).
SICUREZZA PUBBLICA - T.U. DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 110, COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO - DECRETO DI CONCESSIONE DI LICENZE PER L'USO, NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, DI APPARECCHI, MECCANISMI O CONGEGNI AUTOMATICI DA GIUOCO O DA TRATTENIMENTO DI QUALSIASI SPECIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLE NORME IMPUGNATE. (COSTITUZIONE, ART. 136; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, 29 E 30; NORME INTEGRATIVE, ART. 9).
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