Art. 110

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[1](Art. 108 T. U. 1926).

[2]In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

[4]L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

[5]((Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

[6]Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:

  • a)nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
  • b)in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
  • c)nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalita' di lucro.

[7]Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilita' o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilita' o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

[8]Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

[9]I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro)).

[10]Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

[11]In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

[12]Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[13]Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata.

[14]Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.31 49

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".

L. 11 dicembre 1984, n. 848

49

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

Testo vigente dal 1 novembre 1995 al 1 marzo 1998 · versione 63 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

36 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 1 gennaio 2025oggiper un annoin vigore
  2. 30 giugno 20221 gennaio 2025per 3 anni
  3. 14 ottobre 202030 giugno 2022per un anno
  4. 15 agosto 202014 ottobre 2020per 2 mesi
  5. 7 giugno 202015 agosto 2020per 2 mesi
  6. 1 gennaio 20207 giugno 2020per 5 mesi
  7. 27 ottobre 20191 gennaio 2020per 2 mesi
  8. 30 marzo 201927 ottobre 2019per 7 mesi
  9. 1 gennaio 201930 marzo 2019per 3 mesi
  10. 12 agosto 20181 gennaio 2019per 5 mesi
  11. 24 giugno 201712 agosto 2018per un anno
  12. 1 gennaio 201624 giugno 2017per un anno
  13. 1 gennaio 20131 gennaio 2016per 3 anni
  14. 29 aprile 20121 gennaio 2013per 8 mesi
  15. 29 novembre 201129 aprile 2012per 5 mesi
  16. 17 luglio 201129 novembre 2011per 5 mesi
  17. 1 gennaio 201117 luglio 2011per 7 mesi
  18. 5 agosto 20091 gennaio 2011per un anno
  19. 1 gennaio 20095 agosto 2009per 7 mesi
  20. 26 novembre 20081 gennaio 2009per un mese
  21. 1 gennaio 200826 novembre 2008per 11 mesi
  22. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  23. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  24. 1 gennaio 200612 agosto 2006per 7 mesi
  25. 1 gennaio 20051 gennaio 2006per un anno
  26. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  27. 26 novembre 20031 gennaio 2004per un mese
  28. 1 gennaio 200326 novembre 2003per 11 mesi
  29. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  30. 1 marzo 19981 gennaio 2001per 3 anni
  31. 1 novembre 19951 marzo 1998per 2 anni
  32. 13 gennaio 19871 novembre 1995per 9 anni
  33. 19 dicembre 198413 gennaio 1987per 2 anni
  34. 29 settembre 196519 dicembre 1984per 19 anni
  35. 14 luglio 196329 settembre 1965per 2 anni
  36. 26 giugno 193114 luglio 1963per 32 annitesto originario

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110 · fonte su Normattiva