Art. 110

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[1](Art. 108 T. U. 1926).

[2]1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di dispone nel pubblico interesse.

[3]2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

[4]3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

[5]4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

[6]5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

[7]6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.79

[8]7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:

  • a)quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
  • b)quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 79
  • c)quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.

[9]7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. ((Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004)).

[10]8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e' vietato ai minori di anni 18.

[11]9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

[12]10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

[13]11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".

L. 11 dicembre 1984, n. 848

49

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

64

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che " Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

79

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 39, comma 7) che "Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte". Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 13) che "Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate".

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005 · versione 82 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

36 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 1 gennaio 2025oggiper un annoin vigore
  2. 30 giugno 20221 gennaio 2025per 3 anni
  3. 14 ottobre 202030 giugno 2022per un anno
  4. 15 agosto 202014 ottobre 2020per 2 mesi
  5. 7 giugno 202015 agosto 2020per 2 mesi
  6. 1 gennaio 20207 giugno 2020per 5 mesi
  7. 27 ottobre 20191 gennaio 2020per 2 mesi
  8. 30 marzo 201927 ottobre 2019per 7 mesi
  9. 1 gennaio 201930 marzo 2019per 3 mesi
  10. 12 agosto 20181 gennaio 2019per 5 mesi
  11. 24 giugno 201712 agosto 2018per un anno
  12. 1 gennaio 201624 giugno 2017per un anno
  13. 1 gennaio 20131 gennaio 2016per 3 anni
  14. 29 aprile 20121 gennaio 2013per 8 mesi
  15. 29 novembre 201129 aprile 2012per 5 mesi
  16. 17 luglio 201129 novembre 2011per 5 mesi
  17. 1 gennaio 201117 luglio 2011per 7 mesi
  18. 5 agosto 20091 gennaio 2011per un anno
  19. 1 gennaio 20095 agosto 2009per 7 mesi
  20. 26 novembre 20081 gennaio 2009per un mese
  21. 1 gennaio 200826 novembre 2008per 11 mesi
  22. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  23. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  24. 1 gennaio 200612 agosto 2006per 7 mesi
  25. 1 gennaio 20051 gennaio 2006per un anno
  26. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  27. 26 novembre 20031 gennaio 2004per un mese
  28. 1 gennaio 200326 novembre 2003per 11 mesi
  29. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  30. 1 marzo 19981 gennaio 2001per 3 anni
  31. 1 novembre 19951 marzo 1998per 2 anni
  32. 13 gennaio 19871 novembre 1995per 9 anni
  33. 19 dicembre 198413 gennaio 1987per 2 anni
  34. 29 settembre 196519 dicembre 1984per 19 anni
  35. 14 luglio 196329 settembre 1965per 2 anni
  36. 26 giugno 193114 luglio 1963per 32 annitesto originario

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110 · fonte su Normattiva