Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro autonomo - Divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge, qualora essi costituiscano l'unica fonte di reddito - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti e lesione del diritto alla retribuzione - Questione riferita anche a norma di natura regolamentare, inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità, senza precisare se la prospettata incostituzionalità derivi soltanto dalla norma legislativa - Inidoneità del 'tertium comparationis' evocato - Richiesta di pronuncia additiva implicante l'introduzione di un elemento estraneo al sistema, rimesso alla esclusiva valutazione del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nelle parti in cui non prevedono il divieto di pignoramento dei compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, qualora questi costituiscano l'unica fonte di reddito. Infatti, non solo una delle norme impugnate ha natura di regolamento - non potendo, così, essere oggetto di sindacato di costituzionalità - e il remittente non precisa se la prospettata incostituzionalità derivi solo dalla norma legislativa, ma il tertium comparationis evocato, ossia il regime dei lavoratori subordinati privati, è inidoneo e la pronuncia additiva richiesta implicherebbe l'inserimento di un elemento estraneo al sistema, che solo il legislatore può valutare.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 895/1950
IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA', CONSEQUENZIALE (EX ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).
Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato - Esclusione della pignorabilità, nella misura di un quinto, della pensione del debitore nella sua qualita' di datore di lavoro - Asserita lesione del diritto alla retribuzione, del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Erronea individuazione delle disposizioni di legge ritenute dal rimettente di dubbia costituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (recte: d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilita', quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare di pensione sia debitore in qualita' di datore di lavoro. - V. le ordinanze nn. 96/1999 e 99/1999. A.M.M.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO, IN VIA GENERALE, DELLE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE - OMESSA DISTINZIONE TRA I VARI TIPI DI PENSIONE, IN BASE AL CARATTERE RETRIBUTIVO O ASSISTENZIALE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEI PENSIONATI RISPETTO AI LAVORATORI IN SERVIZIO E DISCRIMINAZIONE TRA CATEGORIE DI CREDITORI, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' DI TUTELA DEI PROPRI INTERESSI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ACCESSO AL CREDITO - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 105/1963, 55/1991 E 99/1993 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 545, comma 5, cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - S. nn. 55/1991, 231/1989; O. nn. 221/1995, 447/1994.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.art. 545 Codice di procedura civile
PENSIONI - PENSIONI STATALI E PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diverso regime della pignorabilita' previsto per le pensioni rispetto a quello stabilito per le retribuzioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 cod. civ., ma solo su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) fra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto; ne' appare irragionevole perche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (percepimento delle retribuzioni e delle pensioni) che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153 e 1 e 2, d.P.R. 25 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla non incidenza del regime di pignorabilita' delle pensioni sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore: S. n. 580/1989; - Sulle riconosciute ingiustificate diseguaglianze in materia di limiti di pignorabilita', tra i settori pubblico e privato, ma pur sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni: S. nn. 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990 e 340/1990.
sentenza 55/1991massima n. 16905 Riguarda ancheart. 69 legge 153/1969art. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
PENSIONI - PENSIONI STATALI E PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI, NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Perche' sussiste comunque la possibilita' della realizzazione coattiva del credito su tutti i beni del debitore, la esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati, e' da ritenersi espressione della facolta' del legislatore, non preclusa dall'art. 24 Cost., di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico quali sono, come nel caso, quelli tutelati dall'art. 38 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
sentenza 55/1991massima n. 16906 Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.art. 69 legge 153/1969
IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI CORRISPOSTI DALLO STATO - PIGNORABILITA' FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO PER OGNI CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata illegittima con decisione che, sebbene pronunciata solo nei confronti dell'art. 2, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 180 del 1950 assorbe, nel merito, ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente. - S. nn. 878/1988, O. n. 28/1989.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO - PENSIONI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PIGNORABILITA' NEI LIMITI DI UN QUINTO PER OGNI TIPO DI CREDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' riscontrabile disparita' di trattamento tra settore pubblico e privato in ordine alla pignorabilita' delle pensioni, essendo il regime generale nel senso della impignorabilita' (salvo poche eccezioni) sia per l'uno che per l'altro settore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevedono la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei confronti del personale). - in ordine alla pignorabilita' degli emolumenti spettanti in corso di rapporto di lavoro, v. invece S. nn. 89/1987 e 878/1988; sulle eccezioni all'impignorabilita' delle pensioni INPS, S. n. 1041/1988.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI VANTATI DALLO STATO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' DEGLI STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI CORRISPOSTI DALLO STATO FINO ALLA CONCORRENZA DI UN QUINTO PER OGNI CREDITO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale e con successiva ordinanza di manifesta inammissibilita'. - v. S.n. 878/1988, O.n. 131/1989.
IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO D'IMPIEGO O DI LAVORO IN CORSO - IMPIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI UN SERVIZIO PUBBLICO AI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst art. 3.
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara - ai fini del divieto di pignorabilita' degli stipendi, salari ed altri emolumenti - i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici).
IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI IMPIEGO E DI LAVORO IN CORSO - IMPIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst artt. 3 e 24, comma primo.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza - relativamente all'impignorabilita' dei crediti dei dipendenti in corso di rapporto d'impiego o di lavoro, e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, a norma del quale non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati), e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti). - S. n. 49/1976.
IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI CORRISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - IMPIGNORABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst art. 3.
La diversa disciplina del rapporto di impiego o di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici, per i quali vige il divieto - comune ai dipendenti di tutti gli enti pubblici - di sottoporre a pignoramento gli stipendi o salari od altri emolumenti, si giustifica perche': a) assume rilievo non il contenuto ma il risultato del rapporto; b) per gli istituti di credito di diritto pubblico il pubblico interesse si esprime nella obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di questi e nel controllo della P.A. su qualsiasi azione o funzione degli stessi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui vieta di pignorare gli stipendi, salari o altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alla normativa vigente per i dipendenti privati). - S. nn. 88/1963; 49/1976.
PIGNORAMENTO - RETRIBUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO ED ULTIMO COMMA, E D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1 - CREDITI IMPIGNORABILI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PUBBLICI E PRIVATI DIPENDENTI NONCHE' TRA CREDITORI DEGLI UNI E DEGLI ALTRI - RAGIONEVOLEZZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 28 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni). Infatti, per quanto concerne la denunciata disparita' di trattamento, in ordine alla pignorabilita' delle retribuzioni, tra i dipendenti privati ed i dipendenti degli enti e delle imprese elencate nel gia' citato art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 va rilevato che le due situazioni non sono identiche in quanto nel secondo caso ricorre, a differenza che nel primo, un interesse pubblico a garantire il buon andamento di taluni uffici o servizi: e tanto basta ad escludere che le norme impugnate concretino una violazione del principio di uguaglianza in se' considerato e nella specificazione che di esso e' fatta nell'art. 24, comma primo, Cost.. Ad escludere l'esistenza di ogni contrasto con l'art. 28 Cost. e' poi sufficiente osservare che detta norma, se da un lato enuncia il principio della responsabilita' personale dei dipendenti pubblici verso i danneggiati, dall'altro non esclude la possibilita' che per quella dei medesimi vengano introdotte regole particolari e diverse rispetto ai principi comuni in materia (sent. nn. 123/1972 e 2/1968), sempre che la disciplina adottata non sia tale da comportare un'esclusione piu' o meno manifesta di ogni responsabilita' (sent. n. 4/1965). Il che non puo' dirsi delle disposizioni impugnate, le quali non toccano ne' esplicitamente ne' implicitamente il principio della diretta responsabilita' del pubblico dipendente verso i danneggiati per gli atti compiuti in violazione dei diritti, limitandosi a sottrarre all'azione esecutiva dei creditori, e per validi motivi, la retribuzione ed ogni altra indennita' da essi percepita per effetto e in conseguenza dell'opera prestata (sent. n. 88/1963). - v. S. nn. 209/1975, 123/1972, 2/1968, 4/1965.
Riguarda ancheart. 545 Codice di procedura civile
PUBBLICO IMPIEGO - ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO ED ULTIMO COMMA, E D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1 - IMPIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO DEI PUBBLICI IMPIEGATI - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, E 28 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del Codice di procedura civile e dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 28 della Costituzione, e gia' dichiarate non fondate con sentenza n. 88 del 1963 e manifestamente infondate con le successive ordinanze n. 131 del 1967 e n. 37 del 1970.
Riguarda ancheart. 545 Codice di procedura civile
PUBBLICO IMPIEGO - ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1 - IMPIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Nel caso che la stessa questione di legittimita' costituzionale e' stata gia' dichiarata non fondata con sentenza e non sono addotti nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione, la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative, in esito a cognizione in camera di consiglio dichiara, con ordinanza, la manifesta infondatezza della questione. Cfr.: sent. n. 88/1963.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - QUALITA' DI PUBBLICO IMPIEGATO - DIFFERENZE CON LA QUALITA' DI IMPIEGATO PRIVATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE. (D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1).
Nel concetto di condizioni personali e sociali richiamato nell'art. 3, 1x comma, della Costituzione, non puo' includersi anche la qualita' di impiegato pubblico, perche' alla stessa stregua si potrebbe dubitare della legittimita' costituzionale di tutte le norme che regolano lo status inerente al pubblico impiego in modo diverso da quello degli impiegati privati, retto da leggi prevalentemente economiche, alle quali si adegua la validita' dei contraenti, laddove e' evidente la necessita' che il primo sia disciplinato diversamente, sia quanto ai criteri per l'assunzione dei dipendenti (tra i quali, per l'art. 97 Cost., la regola del concorso salvo i casi stabiliti dalla legge) sia per quanto riguarda la disciplina, le promozioni, i trasferimenti, il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza. Nemmeno sarebbe giusto sopravvalutare la differenza di trattamento fra le due figure di rapporto d'impiego, pubblico o privato, per quanto concerne l'assoggettamento delle retribuzioni alla espropriazione forzata specialmente dopo la riforma apportata a questa materia, relativamente ai rapporti privati, d'impiego e di lavoro con il D.L.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548. Tale riforma ha avvicinato sensibilmente la tutela dei dipendenti privati a quella dei dipendenti pubblici, in modo che puo' ritenersi adeguato alle differenze che corrono tra i due tipi di rapporto, tenuto anche conto del fatto che la misura delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e' stabilita da norme giuridiche dettate in funzione dei bisogni essenziali di questi, considerati a seconda del grado, delle responsabilita' assunte e del prestigio necessario all'ufficio, ma nei limiti che sono consentiti dalle finanze dell'ente pubblico, e che d'altra parte sono compensate da garanzie di stabilita' dell'impiego, che non si trovano nei rapporti di diritto privato.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - RESPONSABILITA' DIRETTA - COST. ART. 28 - SOTTRAZIONE DI BENI ALL'AZIONE ESECUTIVA - DIFFERENZE - RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO - ESTENSIONE ALLO STATO - RIVALSA DELLO STATO SULLE RETRIBUZIONI DEL DIPENDENTE - LIMITI. PUBBLICO IMPIEGO - RESPONSABILITA' DIRETTA DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLO STATO - COST. ART. 28 - INTERPRETAZIONE.
Altro e' l'affermazione della sussistenza di una responsabilita' diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato o degli enti pubblici, altro la sottrazione di tutti i beni patrimoniali di costoro alle azioni esecutive derivanti da tale responsabilita': e' infatti concepibile che questa possa trovare attuazione rispetto ad altri beni e crediti esistenti nel patrimonio del debitore, come - inversamente - potrebbe avvenire che le retribuzioni del dipendente responsabile fossero del tutto insufficienti allo scopo anche se non esistesse la disposizione di cui si discute. La garanzia prestata dall'art. 28 della Costituzione non si esaurisce nell'affermazione della responsabilita' del funzionario o del dipendente pubblico, in quanto la responsabilita' civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici, contro i quali pertanto potra' rivolgere la propria azione il soggetto leso nei propri diritti, mentre poi lo Stato o altro ente pubblico potra' rivalersi a sua volta sulle retribuzioni del dipendente responsabile fino alla concorrenza di un quinto, a norma dell'art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950 n. 180.