Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1987 al 4 agosto 1988. Leggi il testo vigente →

Sono compresi nell'assicurazione:

  • 1)coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
  • 2)coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
  • 3)gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
  • 4)gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
  • 5)gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
  • 6)il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2";24
  • 7)i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
  • 8)i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
  • 9)I detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori sovraintendenti delle attivita' stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289. Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o 1 sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche su eserciti a scopo di diporto.19
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 30 dicembre 1985 n. 369 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986 n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana."

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-10 dicembre 1987 n. 476 ( in G.U. 1a s.s. 16/12/1987 n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."

Testo vigente dal 17 dicembre 1987 al 4 agosto 1988 · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art4 · fonte su Normattiva