Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Lavoro - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -Associati degli studi professionali, legati da un vincolo di "dipendenza funzionale" - Esclusione - Questione volta ad ottenere un intervento additivo in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, n. 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali - legati da un vincolo di dipendenza funzionale - quell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2) della norma censurata. La richiesta additiva del giudice rimettente, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai componenti degli studi associati - in ipotesi di prestazione d'opera manuale esposta a rischio -, quando fra questi intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, si colora, invero, di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate. In particolare, a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, e del vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, la discrezionalità del legislatore ben può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente le situazioni meritevoli di tutela.
sentenza 25/2016massima n. 38722 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Infortunio subito dal lavoratore in permesso sindacale - Esclusione della tutela assicurativa - Lamentata disparità di trattamento rispetto al lavoratore in aspettativa sindacale ed insufficiente copertura previdenziale - Non assimilabilità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni i lavoratori dipendenti in permesso sindacale. La posizione dei lavoratori in permesso sindacale, infatti, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale (ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002). Le differenze tra le due non comparabili fattispecie – l’una connotata per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità, l’altra configurata invece come un distacco, essenzialmente durevole, del dipendente in favore del sindacato – giustificano, allo stato, una disciplina differenziata, senza che sia violato né il principio di eguaglianza né il principio di adeguatezza della tutela previdenziale: il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è, infatti, ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l’occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale. - Sui caratteri del nostro attuale sistema di sicurezza sociale, menzionate le sentenze n. 26/2000 e n. 310/1994.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgenti attività comportante esposizione a rischio professionale - Mancata previsione della tutela assicurativa a carico delle organizzazioni sindacali - Conseguente violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico. La mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori a fronte di quella accordata ad altri prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio è infatti fonte di disparità di trattamento. - Cfr.sentenza n. 98/1990 e sentenze n. 476/1987, n. 160/1990 e n. 332/1992 che applicano la stessa “ratio decidendi”. E ancora, sentenza, n. 137/1989.
Riguarda ancheart. 9 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.A.I.L. - DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE - TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CUI AL SECONDO COMMA, LETTERA A), DELL'ART. 49, T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. N. 917 DEL 1986, COME TALI QUALIFICATI "PARASUBORDINATI" - ESCLUSIONE - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI SUBORDINATI, CON INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - MANCANZA NELLA QUESTIONE, COSI' COME FORMULATA, DEI NECESSARI REQUISITI DI CHIAREZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' in quanto, risultando imprecise e contraddittorie le indicazioni della ordinanza di rimessione circa la qualita' di lavoratore parasubordinato del ricorrente, al quale anzi, avendo egli operato come consulente libero collaboratore incaricato dell'istruzione e formazione degli operai dipendenti, parrebbe piu' confacente quella di lavoratore autonomo, la questione difetta dei requisiti di chiarezza necessari, come la Corte ha piu' volte affermato, per consentirne, riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, una inequivoca valutazione. - Cfr. O. n. 229/1996. red.: S. Pomodoro
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - I.N.A.I.L. - CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INFORTUNIO - LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' DI ISTRUTTORI SUBACQUEI - MANCATA INCLUSIONE DELL'ELENCO DEGLI ASSICURATI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI AMMESSI ALL'ASSICURAZIONE - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE CATEGORIE POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esclusione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori autonomi che svolgano attivita' di istruttori subacquei (nella specie: istruttrice unica titolare della scuola) desumibile dal sistema di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', da un lato, il legislatore ha razionalmente inteso accordare, almeno in via tendenziale, tutela alle categorie piu' deboli di lavoratori, come sono quelli subordinati; e, dall'altro lato, l'esclusione stessa riguarda soggetti che versano in una condizione non assimilabile a quella di taluni lavoratori autonomi (ma in situazione di parasubordinazione o esercenti attivita' artigianali con impegno manuale) ammessi alla suddetta assicurazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - V. S. nn. 98/1990, 137/1989, 158/1987, 476/1987, 256/1986, 221/1985, 382/1992. red.: S.E. rev.: S.P.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - I.N.A.I.L. - CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INFORTUNIO - LAVORATORI AUTONOMI (NELLA SPECIE: ISTRUTTORE SUBACQUEO) CHE SVOLGONO ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOLO AD ALCUNE, E NON AD ALTRE, CATEGORIE DI ESSI - ASSERITA IRRAZIONALITA' CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - AUSPICABILE ELIMINAZIONE, COMUNQUE, DI INCONGRUENZE E LACUNE DEL VIGENTE SISTEMA.
La questione di legittimita' costituzionale prospettata, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di garanzia previdenziale, riguardo alla esclusione dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ex art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dei lavoratori autonomi che svolgono "attivita' protette", (ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo unico), perche' ritenute pericolose (nella specie: attivita' di istruttore subacqueo), non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Il sistema normativo vigente pone invero in luce che le determinazioni del legislatore in materia risentono di incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive, specie in ipotesi di attivita' esposte al rischio di infortuni (come, oltre agli istruttori subacquei, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri sport e giochi) svolti da soggetti non qualificabili come lavoratori dipendenti, ne' appartenenti a societa' o altre organizzazioni, la cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse alla loro volontaria previdenza. Ma come in passato gia' affermato dalla Corte costituzionale, la scelta in ordine alla estensione ad essi della portata dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalita' del legislatore cui spetta di individuare i tempi, le circostanze e i modi della tutela per l'evoluzione delle situazioni di carattere previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sotto l'anzidetto profilo, dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 158/1987 e 221/1985. red.: S.E. rev.: S.P.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CHE CONFERISCONO PRESTAZIONI DI LAVORO IMPLICANTI ATTIVITA' MANUALE O DI SOVRINTENDENZA - OMESSA INCLUSIONE NELL'ELENCO DEGLI ASSICURATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Ai fini dell'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L., la posizione del socio d'opera e dell'associato d'opera e' analoga - in quanto entrambi prestano lavoro sotto altrui direttive - e comporta un'eguale esposizione al rischio di infortunio, talche' l'inclusione dell'uno e non anche dell'altro nell'elenco degli assicurati viola il principio di eguaglianza (art. 3, comma primo Cost.) e, insieme, l'art. 38, comma secondo, Cost.. Va quindi dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4. - V. massima precedente.
INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNI IN ITINERE - ASSICURAZIONE - CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI - ESTENSIONE - LIMITI.
L'estensione ad altri lavoratori, diversi da quelli che l'art. 4, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 elenca (commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo) dell'assicurazione contro gli infortuni - ai fini della indennizzabilita' dell'infortunio in itinere, occorso per uso di automobile - pur non esclusa dalla mancanza di tassativita' da riconoscersi alla elencazione stessa, incontra un limite invalicabile nel tipo di rischio assicurato, del quale e' elemento specifico l'uso di un veicolo a motore, personalmente condotto dal lavoratore, come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Non puo' quindi rientrare in detta previsione normativa il caso in cui l'uso dell'auto non sia per l'individuo (nella specie: funzionario di banca) un elemento intrinseco della prestazione oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di trasferimento dall'abitazione al luogo di occupazione. - S. nn. 114/1977; O. n. 705/1988.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE (NELLA SPECIE: INFORTUNIO OCCORSO PER USO DI AUTOMOBILE) - INDENNIZZABILITA' A FAVORE DEL LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI NON COMPRESE NELL'ASSICURAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Secondo la definizione, enunciata nell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'evento assicurato, del quale e' connotato essenziale l'essere occasionato dal lavoro, l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere e' un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalita' delle mansioni dedotte in contratto, con conseguente copertura assicurativa dell'evento, solo se direttamente determinato, quindi reso specifico dalla prestazione di lavoro. Percio', pur con l'ampliamento della nozione di infortunio 'in itinere' operato dalla giurisprudenza, non puo' ritenersi contrastante con il principio di eguaglianza la non indennizzabilita' dell'infortunio in itinere in casi, come quello di specie (infortunio occorso a un funzionario di banca nel recarsi in ufficio con la propria auto) in cui manchi il presupposto per collegare causalmente l'infortunio al lavoro prestato: una estensione dell'indennizzabilita' all'ipotesi suddetta - nel senso richiesto dal giudice 'a quo' - comporterebbe infatti una innovazione normativa possibile solo attraverso un intervento, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, del legislatore, gia' peraltro espressosi in senso contrario (art. 31 legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15). (Inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. n. 462/1989
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO IN ITINERE (NELLA SPECIE: INFORTUNIO OCCORSO PER USO DI AUTOMOBILE) - INDENNIZZABILITA' A FAVORE DEL LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI NON COMPRESE NELL'ASSICURAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La mancata indennizzabilita', a favore del lavoratore addetto a mansioni non comprese nell'assicurazione, dell'infortunio in itinere (nel caso di specie, mortale), occorso per uso di automobile (v. massima B), non viola l'art. 38 Cost., non mancando ai superstiti del lavoratore stesso la possibilita' di ricorrere ad un'altra forma di assicurazione sociale. (Inammissibilita', in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - BALLERINI E TERSICOREI - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO EX D.P.R. N. 1124/1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,35, E 38 COST.. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124, ARTT. 1,4. - COST., ARTT. 3,35, 38.
I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilita' del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attivita' siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non puo', senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.
Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RELIGIOSI ALLE DIPENDENZE DI ENTI CONCORDATARI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETA'- ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 4, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 38.
E' manifestamente inammissibile - per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in quanto la norma - in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - esclude dalla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari. - v. S. n. 108/1977.
INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - RISCHIO SPECIFICO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N.1124, ART. 4, COMMA TERZO - COST., ARTT. 3 E 38.
INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. Il rischio gravante su qualunque utente della strada, per effetto della circolazione dei veicoli, e' privo del carattere di specificita' occorrente ai fini dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, e va, pertanto, valutato nell'ambito del sistema generale di cui all'art.38 Cost. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art.4, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124). - cfr. S.n.114/1977.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ARTIGIANI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ARTIGIANI ITALIANI ALL'ESTERO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 1 E 4. - COST., ARTT. 35 E 38.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI La legge-quadro sull'artigianato 8 agosto 1983, n. 443 ha previsto, quale requisito per la qualificazione di "artigiano", che il titolare dell'impresa non limiti il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale della stessa, ma svolga anche attivita' manuale, partecipando al processo produttivo, sicche' il suo lavoro abbia carattere determinante. Dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di piu', dalla prevalenza di questo nell'attivita' dell'artigiano, discende l'impossibilita' di negare ad essa la tutela assicurata al lavoro dai precetti costituzionali, rimanendo indifferente il fatto che esso si svolga all'estero: il luogo di lavoro non puo' far venir meno - come gia' chiarito dalla sentenza della Corte n. 369 del 1985 - le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., gli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano la efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'I.N.A.I.L. a favore degli artigiani. - S.n. 369/1985.
Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETA' PER I FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE INDICATI NELL'ART. 230-BIS COD. CIV. CHE PRESTANO OPERA MANUALE O OPERA ASSIMILATA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA PRIMO, N. 2, L. N. 1124 DEL 1965 - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costuzionale della norma denunziata. - S. n. 476/1987.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE ITALIANO OPERANTE ALL'ESTERO ALLE DIPENDENZE DI IMPRESA ITALIANA - ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto le disposizioni impugnate sono state medio tempore gia` dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, comma quarto, e 38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana". - S.n. 369/1985.
Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - COMMERCIANTI AMBULANTI - MANCATA INCLUSIONE TRA I SOGGETTI ASSICURATI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Rientra nella discrezionalita` tecnica del legislatore ampliare l'area dei lavoratori autonomi, che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, di norma, indirizzata alla tutela dei lavoratori subordinati; pertanto non e` ammissibile la questione relativa alla denunciata esclusione, tra i soggetti assicurati, dei commercianti che esercitano una delle attivita` indicate nell'art. 1 del T.U. del 1965. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, commi primo e secondo, Cost. - dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S.n. 221/1985.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PARITA' DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO - PARITA' DI TUTELA ASSICURATIVA.
A parita` di esposizione al rischio deve corrispondere parita` di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. - cfr. S.nn. 246/1986; 221/1985; 55/1981; 262/1976; 114/1977.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - FAMILIARI CHE PRESTANO OPERA LAVORATIVA MANUALE O A QUESTA ASSIMILATA QUALI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE (SECONDO L'ART. 230 BIS COD. CIV.) - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Secondo un principio implicito nella legislazione di settore, la protezione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e` indipendente dal titolo o dal regime giuridico del lavoro protetto, che e` preso in considerazione in quanto lavoro manuale (o di sovraintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva esposizione al rischio, derivante dalle lavorazioni espressamente indicate. Conseguentemente integra violazione degli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione la mancata ricomprensione, nell'elenco delle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - di cui all'art. 4, comma primo, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - dei familiari, partecipanti all'impresa familiare (indicati nell'art. 230 bis cod. civ.) che prestano opera manuale od opera a questa assimilata con esposizione ai rischi propri delle lavorazioni (elencate nell'art. 1 dello stesso decreto), anche se non riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato o a un rapporto societario.
LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEL LAVORATORE ITALIANO OPERANTE ALLE DIPENDENZE DI IMPRESE ITALIANE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1; dpr 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4. - cst art. 35.
Gli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non prevedendo le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, si pongono in contrasto con il principio della tutela del lavoro italiano all'estero da ritenersi uno dei fondamentali principi sanciti dalla Costituzione. Deve, pertanto, essere dichiarata, per violazione dell'art. 35 Cost., l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di imprese italiane.
Riguarda ancheart. 1 r.d.l. 1827/1935art. 1 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.