Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assicurazione

Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni)

Sottovoce della voce 018 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 27 gennaio 2025 al 22 febbraio 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3919/2026

    Disposizioni generali › Rischio assicurato (oggetto del contratto) › Aggravamento

    Assicurazione della responsabilità civile - Aggravamento del rischio - Modalità di estrinsecazione - Apprezzamento - Valutazione ex ante - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'aggravamento del rischio - che può manifestarsi come aumento della probabilità dell'avverarsi dello stesso ovvero della gravità del danno - dev'essere apprezzato con valutazione ex ante, dal momento che è tale valutazione che induce l'assicuratore a decidere se contrarre o meno e a quale importo fissare il premio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso che il trasferimento di un'attività ospedaliera in altra struttura più ampia, con maggiore capacità recettiva e potenziale incremento del flusso d'utenza, integrasse un aggravamento del rischio, rilevante ai fini dell'art. 1898, comma 2, c.c., sul presupposto che l'assicuratore non aveva provato che, dopo il suddetto trasferimento, il numero di prestazioni erogate dall'ospedale e il numero di sinistri fossero effettivamente aumentati).

    Rv. 677280-01Rassegna di febbraio 2026, p. 85Art. 1917 c.c. · Art. 1898 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3919/2026

    Disposizioni generali › Rischio assicurato (oggetto del contratto) › Aggravamento

    Aggravamento del rischio - Onere della prova - Riparto tra assicuratore e assicurato.

    In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 677280-02Rassegna di febbraio 2026, p. 86Art. 1898 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2266/2026

    Disposizioni generali › Forma e prova

    Prova del contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Necessità - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).

    Classificata anche sotto: Prova civile › Poteri (o obblighi) del giudice

    Rv. 677843-01Rassegna di febbraio 2026, p. 67Art. 1888 c.c. · Art. 115 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1425/2026

    IVA - Broker - Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa - Operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione - Criteri.

    In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 677722-01Rassegna di gennaio 2026, p. 121Art. 10 iva · Art. 106 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 788/2026

    Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

    Rv. 677561-01Rassegna di gennaio 2026, p. 71Art. 1367 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1908 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29456/2025

    Disposizioni generali › Rischio assicurato (oggetto del contratto) › Dichiarazioni del contraente › Reticenze ed inesattezze

    In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).

    Rv. 676792-01Rassegna di novembre 2025, p. 69Art. 1892 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1917 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28402/2025

    Scioglimento del contratto

    Assicurazione pluriennale - Disdetta anteriore all'entrata in vigore dell’art. 5, comma 4, d.l. 7 del 2007 - Opposizione a ingiunzione di pagamento della rata di premio - Proposizione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 - Rilevanza quale recesso ex art. 5, comma 4, d.l. citato - Conseguenze - Non debenza delle rate contrattuali scadenti in epoca successiva.

    L'opposizione all'ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale, già in corso all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007), se proposta dopo tale entrata in vigore, con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una disdetta anteriore non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c.), va apprezzata come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale, efficace dopo sessanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato d.l., con conseguente non debenza delle rate contrattuali scadenti successivamente a tale termine.

    Rv. 676757-01Rassegna di ottobre 2025, p. 102Art. 1899 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21453/2025

    Disposizioni generali › Rischio assicurato (oggetto del contratto)

    Assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia - Clausole contemplanti l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo in caso di decesso dell’assicurato anteriore all’accertamento dei postumi da parte della compagnia - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento.

    Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.

    Rv. 675906-01Rassegna di luglio 2025, p. 214Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 33 cod. cons. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21453/2025

    Disposizioni generali › Rischio assicurato (oggetto del contratto)

    Assicurazione contro il rischio da malattia - Pagamento dell'indennizzo - Condizioni - Trasmissione di uno specifico modulo contrattuale - Esclusione - Fondamento.

    In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.

    Rv. 675906-02Rassegna di luglio 2025, p. 216Art. 1362 c.c. · Art. 1366 c.c. · Art. 1375 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16212/2025

    Disposizioni generali › Per conto altrui o per conto di chi spetta

    Assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all’assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo - Nullità.

    Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.

    Rv. 675323-01Rassegna di giugno 2025, p. 95Art. 1891 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1895 c.c. · Art. 1418 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 59/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunal…

  • Sentenza n. 131/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in…

  • Sentenza n. 63/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente…

  • Ordinanza n. 457/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissbilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della C…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia