Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assicurazione

Assicurazione della responsabilità civile

Sottovoce della voce 018 nella classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 25 febbraio 2026

Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 677784-01Rassegna di febbraio 2026, p. 87Art. 167 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33669/2025

    Assicurazione della responsabilità civile - Pagamento dell’assicuratore al danneggiato - Indebito in ragione di limitazioni di polizza - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Accipiens - Iniziativa dell’assicuratore - Rilevanza - Esclusione.

    In materia di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicuratore ha indennizzato direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato.

    Rv. 677137-02Rassegna di dicembre 2025, p. 117Art. 1180 c.c. · Art. 1181 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29456/2025

    Assicurazione della responsabilità professionale - Obbligo dell’assicurato di “uberrima bona fides” - Fondamento - Mancata previsione contrattuale di uno specifico onere di discovery - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

    In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).

    Rv. 676792-01Rassegna di novembre 2025, p. 69Art. 1892 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1917 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28967/2025

    Contratti assicurativi - Trasferimento dell'onere economico di una sanzione amministrativa - Illiceità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 676815-01Rassegna di novembre 2025, p. 65Art. 1418 c.c. · Art. 12 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25126/2025

    Fallimento del danneggiante - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Insinuazione al passivo fallimento - Necessità - Fattispecie.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).

    Rv. 676283-01Rassegna di settembre 2025, p. 61Art. 2043 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2767 c.c. · Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21824/2025

    Assicurazione - Patti contrattuali prevedenti franchigie o scoperti - Proposizione dell'eccezione in modo analitico e circostanziato - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di contenere la condanna "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti" - Ammissibilità - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione.

    L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudice non la prende in esame - l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti".

    Classificata anche sotto: Procedimento civile · Provvedimenti del giudice civile

    Rv. 675450-01Rassegna di luglio 2025, p. 235Art. 112 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19502/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).

    Rv. 675888-01Rassegna di luglio 2025, p. 196Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c. · Art. 1364 c.c. · Art. 1365 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15447/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Estensione della garanzia al rischio pregresso - Mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.

    Rv. 675340-01Rassegna di giugno 2025, p. 77Art. 1322 c.c. · Art. 1419 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 11 gelli biancoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14679/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.

    Rv. 674985-01Rassegna di aprile 2025, p. 246Art. 1917 c.c. · Art. 1325 c.c. · Art. 1341 c.c. · Art. 2055 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12605/2025

    Diritto di accesso agli atti di cui all'art. 146 c.ass. - Oggetto - Limiti.

    Il diritto di accesso di cui agli artt. 146 c.ass. e 2 d.m. n. 191 del 2008 ha ad oggetto gli atti istruttori già presenti nel fascicolo del sinistro, esperiti al fine di accogliere o di negare l'indennizzo al danneggiato in sede stragiudiziale, e, quindi, già in possesso della compagnia di assicurazione, la quale non è obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici, né ad acquisire ulteriore documentazione.

    Rv. 674821-01Rassegna di aprile 2025, p. 214Art. 3 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 146 Codice delle assicurazioni private · Art. 148 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 59/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunal…

  • Sentenza n. 131/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in…

  • Sentenza n. 63/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente…

  • Ordinanza n. 457/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissbilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della C…

  • Ordinanza n. 428/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di…

  • Ordinanza n. 61/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia