Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assicurazione

Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria)

Sottovoce della voce 018 nella classificazione del Massimario

18 massime, da pronunce dal 28 gennaio 2025 al 20 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

18 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10339/2026

    Risarcimento del danno › Azione per il risarcimento dei danni

    Assicurazione RCA - Offerta ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Pagamento della somma offerta e non accettata - Irripetibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Somma superiore a quella liquidata - Diritto alla ripetizione dell’indebito - Sussistenza.

    In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, il pagamento della somma offerta dall'assicuratore ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, ove non accettata dal danneggiato, non ha carattere irripetibile, posto che il citato art. 148 non le attribuisce il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né la configura come vincolante; ne consegue che, qualora l'importo corrisposto in sede stragiudiziale superi l'ammontare del danno liquidato, l'assicuratore, pur quando abbia precedentemente richiesto dichiararsene la satisfattività, ha diritto alla restituzione della somma eccedente, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 677807-02Rassegna di marzo 2026, p. 266Art. 148 Codice delle assicurazioni private · Art. 2033 c.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10339/2026

    Risarcimento del danno › Azione per il risarcimento dei danni

    Giudizio risarcitorio - Acconto superiore alla somma liquidata in sentenza - Domanda riconvenzionale di restituzione della differenza - Proponibilità nello stesso giudizio - Limiti - Fattispecie.

    Nel giudizio di risarcimento del danno, qualora l'acconto corrisposto dall'assicuratore in sede stragiudiziale risulti superiore alla somma liquidata, la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza è proponibile nello stesso giudizio, anche oltre le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., ove fondata su un fatto sopravvenuto non anteriormente deducibile e sempre che non risultino compromessi il contraddittorio e le garanzie difensive dell'attore.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'assicuratore con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - in quanto fondata sul sopravvenuto decesso della vittima e formulata in una fase in cui non erano ancora maturate le preclusioni istruttorie).

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 677807-03Rassegna di marzo 2026, p. 266Art. 148 Codice delle assicurazioni private · Art. 2059 c.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    Risarcimento del danno

    Risarcimento del terzo trasportato - Rivalsa interassicurativa nei confronti dell’assicuratore del responsabile ex art. 141, comma 4, c.ass. - Condizioni - Adesione della compagnia del vettore alla convenzione “CARD” - Necessità – Mancanza - Rivalsa ex artt. 144 c.ass. e 1299 c.c. - Ammissibilità.

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Rv. 677804-01Rassegna di marzo 2026, p. 256Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private · Art. 1299 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6419/2026

    Risarcimento del danno › Fondo di garanzia per le vittime della strada

    Affidamento circa l'esistenza di una valida polizza - Inesistenza della copertura assicurativa - Legittimazione passiva del FGVS - Configurabilità - Onere di provare l'esistenza di diversa e valida polizza - Titolarità in capo all'impresa designata - Ragioni.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 678208-01Rassegna di marzo 2026, p. 215Art. 2054 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 283 Codice delle assicurazioni private · Art. 127 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5821/2026

    Obbligo dell'assicurazione › Certificato di assicurazione

    Assicurazione della r.c.a. - Azione diretta del danneggiato - Presupposti - Avvenuto rilascio del contrassegno da parte dell'assicuratore - Sufficienza - Limiti - Contraffazione - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Condizioni.

    Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, dal momento che, nei confronti del danneggiato, ciò che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo; tuttavia, nell'ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell'assicuratore occorre che questi dimostri l'insussistenza di un comportamento colposo ingenerante l'erroneo affidamento del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, sull'erroneo presupposto che la mendace dichiarazione del danneggiante assicurato circa la propria residenza rendesse nullo il contratto di assicurazione).

    Rv. 678132-01Rassegna di marzo 2026, p. 211Art. 1901 c.c. · Art. 127 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28715/2025

    Obbligo dell'assicurazione › Veicoli

    Circolazione con targa prova - Art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 121 del 2011 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.

    In tema di circolazione con targa di prova, la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 121 del 2021, che ne consente l'uso anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a "ragioni di vendita", non si applica retroattivamente, atteso che tali norme non contengono una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi né svolgono una funzione di interpretazione autentica.

    Classificata anche sotto: Circolazione stradale

    Rv. 676720-01Rassegna di ottobre 2025, p. 107Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26681/2025

    Risarcimento del danno

    Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale - Azione diretta ex art. 141 c.ass. - Natura - Presupposti - Coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Conseguenze - Unico veicolo coinvolto - Azione diretta ex art. 144 c.ass. - Configurabilità - Fattispecie.

    L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 141 c.ass. al terzo trasportato su un motociclo, finito a terra a seguito dell'urto con un cervo).

    Rv. 676569-02Rassegna di ottobre 2025, p. 77Art. 122 Codice delle assicurazioni private · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23822/2025

    Risarcimento del danno

    Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 c. ass. - Condanna dell'assicurazione - Azione di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.

    In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, la condanna dell'assicuratore che sia stato convenuto dal terzo trasportato ex art. 141 c.ass., esclude l'esperibilità dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato, giacché quest'ultima presuppone l'accertamento di una condotta illecita a lui imputabile ex art. 2054 c.c., mentre l'azione diretta ex art. 141 c.ass. prescinde del tutto da tale accertamento.

    Rv. 676580-01Rassegna di luglio 2025, p. 262Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 2054 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21896/2025

    Risarcimento del danno › Azione diretta nei confronti dell'assicurato › Eccezioni derivanti dal contratto

    Conducente sotto effetto di alcool o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Esposizione volontaria al rischio - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, consapevole dello stato di ebbrezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accettato di farsi trasportare sull'autovettura).

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

    Rv. 675733-02Rassegna di luglio 2025, p. 237Art. 2054 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16602/2025

    Risarcimento del danno › Azione diretta nei confronti dell'assicurato › Litisconsorti necessari

    Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

    Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".

    Rv. 675328-01Rassegna di giugno 2025, p. 99Art. 102 c.p.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 331 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 205/1972Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. COSTA…

  • Sentenza n. 8/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29…

  • Sentenza n. 98/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 283 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: 1) dichiara ammissibile l'intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera b), del…

  • Ordinanza n. 137/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma de…

  • Ordinanza n. 192/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo…

  • Ordinanza n. 154/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

  • Ordinanza n. 85/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 23/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2054, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa – sezione distaccata di Lentini – con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. F.…

  • Ordinanza n. 201/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Marano di Napoli; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità cost…

  • Ordinanza n. 191/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata e dal Giudice di pace di Milano, e da quest'ultimo anche in riferimento all'art. 3…

  • Sentenza n. 180/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugn…

  • Ordinanza n. 440/2008Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 141 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità delle questi…

  • Ordinanza n. 441/2008Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano e dal Giudice di pace di Parma, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così decis…

  • Ordinanza n. 205/2008Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 148 Codice delle assicurazioni private · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 149 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a…

  • Sentenza n. 166/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito i…

  • Ordinanza n. 348/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trat…

  • Ordinanza n. 368/1989Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 854/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilanc…

  • Sentenza n. 192/1981Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., sollevata con ordinanza del Tribunale di Genova del 21 aprile 1975 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -…

  • Sentenza n. 93/1976Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore di Monza, con ordinanza 19 gennaio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia