Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assicurazione

Assicurazione contro i danni

Sottovoce della voce 018 nella classificazione del Massimario

15 massime, da pronunce dal 21 gennaio 2025 al 25 febbraio 2026

Massime della Corte di cassazione

15 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    Limiti del risarcimento › Massimale

    Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni.

    In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 677784-01Rassegna di febbraio 2026, p. 87Art. 167 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 788/2026

    Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Somma assicurata - Misura dell’indennizzo - Clausola del contratto di assicurazione relativa alla possibilità di aumentare la misura dell’indennizzo per determinate patologie - Assenza di un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore - Interpretazione della polizza entro il limite della somma assicurata - Contrarietà all’art. 1367 c.c.

    Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

    Rv. 677561-01Rassegna di gennaio 2026, p. 71Art. 1367 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1908 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34926/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.

    In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.

    Rv. 677232-01Rassegna di dicembre 2025, p. 136Art. 1882 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 1362 c.c. e altri 9Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31158/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Pluralità di assicurazioni

    Assicurazione della responsabilità civile - Patto di gestione della lite - Transazione con il danneggiato subordinata al consenso dell'assicurato - Diniego di quest'ultimo - Sindacabilità secondo il canone di buona fede.

    In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.

    Rv. 676896-01Rassegna di novembre 2025, p. 87Art. 1175 c.c. · Art. 1366 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1711 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Giudizio promosso dall’assicuratore in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile - Assicurato danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

    Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.

    Rv. 677060-01Rassegna di novembre 2025, p. 87Art. 1916 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 30699/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato - Revoca della prestazione inizialmente riconosciuta - Azione del danneggiato ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

    Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 676912-01Rassegna di novembre 2025, p. 84Art. 14 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile · Art. 1916 c.c. · Art. 2041 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25537/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Sinistro stradale - Sentenza di primo grado di condanna del corresponsabile ex art. 2051 c.c. - Pagamento da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo - Riforma in appello della misura di corresponsabilità - Azione di regresso o surrogazione nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c. - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens danneggiato - Necessità.

    L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).

    Rv. 676348-01Rassegna di settembre 2025, p. 85Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 2055 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25418/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Assicuratore sociale - Surroga - Intervento in causa - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 105 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

    Nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella ex art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale.

    Rv. 676341-02Rassegna di settembre 2025, p. 75Art. 1916 c.c. · Art. 105 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20663/2025

    Dolosa esagerazione del danno - Onere della prova - Spettanza in capo all'assicuratore - Domanda giudiziale dell'assicurato - Prova di un pregiudizio inferiore - Integrazione - Esclusione.

    In tema di assicurazione contro i danni, in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.

    Rv. 675895-01Rassegna di luglio 2025, p. 206Art. 1341 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1892 c.c. · Art. 1913 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16213/2025

    Oggetto del contratto (rischio assicurato) › Surrogazione legale dell'assicuratore

    Assicurazione r.c.a. - Risarcimento della vittima eseguito dall’assicuratore per errore inescusabile - Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

    L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo vittime della Strada dall'assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali l'art. 141 c.ass., dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, nonostante la stratificazione di una copiosa produzione dottrinaria di senso contrario).

    Rv. 674997-01Rassegna di giugno 2025, p. 93Art. 2036 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 1203 c.c. · Art. 1916 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 356/1991Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: 1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico; 2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la quest…

  • Ordinanza n. 59/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunal…

  • Sentenza n. 131/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in…

  • Sentenza n. 63/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente…

  • Ordinanza n. 457/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissbilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della C…

  • Ordinanza n. 389/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Ordinanza n. 46/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Ordinanza n. 283/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.…

  • Ordinanza n. 428/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di…

  • Ordinanza n. 461/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice…

  • Ordinanza n. 404/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore…

  • Ordinanza n. 61/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.…

  • Sentenza n. 50/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la ordinanza 18 dicembre 1974 del pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICH…

  • Sentenza n. 117/1975Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI…

  • Sentenza n. 134/1972Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETT…

  • Sentenza n. 115/1970Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1916 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO M…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia