Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Competenza civile

Competenza per territorio

Sottovoce della voce 044 nella classificazione del Massimario

15 massime, da pronunce dal 10 maggio 2025 al 20 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

15 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10423/2026

    In tema di competenza territoriale, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso al difensore d'ufficio, l'imputato assistito riveste la qualifica di consumatore, in quanto la prestazione del difensore, pur originando da un atto dell'autorità, si estrinseca in un rapporto di natura privatistica tra professionista e persona fisica estranea ad un'attività imprenditoriale o professionale, con conseguente applicabilità del foro esclusivo del consumatore ex art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, radicato nel luogo di residenza o domicilio dell'assistito.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 678528-01Rassegna di marzo 2026, p. 168Art. 97 c.p.p. · Art. 66-bis cod. cons.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9004/2026

    Contratti del consumatore - Clausola di deroga al foro del consumatore - Vessatorietà - Esistenza di una trattativa individuale tra le parti - Condizioni - Fattispecie in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire ex d.lgs. n. 122 del 2005.

    Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere

    Rv. 677628-01Rassegna di marzo 2026, p. 251Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4811/2026

    Esecuzione forzata

    Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Opposizione a precetto dinanzi al giudice del domicilio eletto - Eccezione di incompetenza per territorio - Inammissibilità.

    Nel caso in cui il creditore abbia proceduto, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., a un'elezione di domicilio cd. anomala (vale a dire priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente), il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

    Rv. 678116-01Rassegna di marzo 2026, p. 193Art. 480 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3719/2026

    Soci e condomini

    Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Lite tra condomini e amministratore per l’adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell’incarico a quest’ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).

    Rv. 677308-01Rassegna di febbraio 2026, p. 58Art. 23 c.p.c. · Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3225/2026

    Diritti di obbligazione

    Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

    Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).

    Rv. 676968-01Rassegna di febbraio 2026, p. 50Art. 2230 c.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 409 c.p.c. · Art. 413 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 283/2026

    Foro della P.A.

    ([omissis]) Competenza per le controversie di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana - Deroga alla regola del foro erariale - Luogo di collegamento con il territorio nazionale - Dimora o Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani - Fondamento.

    L'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che disciplina l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, costituisce una deroga alla regola del foro erariale, perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì quello di più stretto collegamento con l'attore sul territorio nazionale (giudice di maggiore prossimità) e, dunque, quello ove egli dimora oppure, in caso di residenza all'estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.

    Rv. 676900-01Rassegna di gennaio 2026, p. 14Art. 25 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33241/2025

    Procedimento ex l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 18 del 2015) - Incompetenza territoriale inderogabile ex art. 4 - Rilievo nella fase sommaria - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Successiva pronuncia sulla competenza nella fase a cognizione piena - Mezzi di impugnazione.

    Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile

    Rv. 677321-05Rassegna di dicembre 2025, p. 110Art. 38 c.p.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 5 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 42 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32270/2025

    Controversia introdotta dal socio di minoranza - Offerta pubblica totalitaria - Violazione delle prescrizioni vincolanti per l’offerente, socio di maggioranza - Inadempimento nei rapporti tra soci - Art. 23 c.p.c. - Applicazione.

    In tema di competenza, la controversia introdotta dal socio di minoranza deducendo, con riguardo alla fattispecie dell'offerta pubblica totalitaria, l'inosservanza delle prescrizioni di legge vincolanti per l'offerente, socio di maggioranza, ha ad oggetto un inadempimento nei rapporti tra soci e, come tale, rientra nella previsione dell'art. 23 c.p.c.

    Rv. 676748-01Rassegna di dicembre 2025, p. 27Art. 23 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32270/2025

    Fusione per incorporazione della società – Art. 23, comma 2 c.p.c. – Applicazione – Esclusione – Fondamento.

    In tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

    Rv. 676748-02Rassegna di dicembre 2025, p. 27Art. 23 c.p.c. · Art. 2504-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32083/2025

    Condominio - Art. 66-bis cod. cons. - Individuazione della sede o domicilio - Luogo in cui si trova l’immobile - Fondamento - Domicilio dell’amministratore pro tempore - Rilevanza ai fini delle notificazioni.

    Soci e condomini

    In tema di competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons, il luogo di residenza o di domicilio del condominio-consumatore si identifica con quello ove si trova l'immobile, poiché ivi è ravvisabile, in concreto, il centro degli interessi di tutti i singoli condòmini, mentre il domicilio dell'amministratore pro tempore assume rilievo solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurarne la certa conoscibilità da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta.

    Rv. 677134-01Rassegna di dicembre 2025, p. 97Art. 19 c.p.c. · Art. 43 c.c. · Art. 66-bis cod. cons. · Art. 1130 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Ordinanza n. 93/2016Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38…

  • Ordinanza n. 17/2006Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 97 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006. F.to: An…

  • Sentenza n. 148/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 97 c.p.p.

    Dispositivo: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata in rif…

  • Ordinanza n. 58/2001Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 97 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Latina. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Ordinanza n. 128/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Cassino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redatt…

  • Ordinanza n. 370/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 20 c.p.c. · Art. 19 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura civile e della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione ed agli artt. 3, 24 e 101 della Cos…

  • Ordinanza n. 394/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30 del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 3, secon…

  • Ordinanza n. 320/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

  • Ordinanza n. 218/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 1 agosto 1995. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

  • Sentenza n. 171/1996Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 97 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, n…

  • Ordinanza n. 434/1993Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza trascritta in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993. I…

  • Sentenza n. 269/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 20 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancel…

  • Ordinanza n. 480/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 97 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991. Il pr…

  • Ordinanza n. 639/1987Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Pavia con ordinanza del 3 novembre 1986 (r.o. 803/86). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redat…

  • Sentenza n. 251/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia