17 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12148/2026
Atti interruttivi › Riconoscimento del diritto
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale
Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Sussistenza - Sanatoria ex tunc - Limiti.
La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.
La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione degli effetti all’istituto della decadenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).
Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale
Interruzione della prescrizione del credito - Idoneità della domanda giudiziale inammissibile del creditore (anche in sede di appello) - Fondamento - Domanda giudiziale inammissibile del debitore - Condizioni - Fattispecie.
La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).
Conoscenza legale dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, del creditore - Necessità - Domanda proposta con il rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Decorrenza - Dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Ragioni.
Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.
Domanda cautelare proposta ex art. 688 c.p.c. - Azione di accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione per violazione del decoro architettonico e conseguente restitutio in integrum - Interruzione della prescrizione - Idoneità.
La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.
L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).
Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell’atto per la notifica - Fondamento.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale
Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).
Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Intimazione scritta ad adempiere effettuata dal legale - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Fattispecie.
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.
Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale
Prescrizione del diritto - Norme di ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.
Le disposizioni sulla prescrizione non possono considerarsi norme di ordine pubblico, tutelando l'interesse sostanzialmente privato, da un lato, del soggetto passivo del rapporto giuridico, a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e, dall'altro, del soggetto attivo, titolare della facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo attraverso l'inequivoca manifestazione di volontà dimostrativa dell'intento di esercitare il proprio diritto.
Atti interruttivi della prescrizione - Poteri del giudice - Valutazione sull'idoneità giuridica - Condizioni.
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia