Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prescrizione civile

Interruzione

Sottovoce della voce 127 nella classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 1 aprile 2025 al 30 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12148/2026

    Atti interruttivi › Riconoscimento del diritto

    In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione)

    Rv. 677656-01Rassegna di marzo 2026, p. 188Art. 2932 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6474/2026

    Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale

    Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Sussistenza - Sanatoria ex tunc - Limiti.

    La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

    Rv. 677529-01Rassegna di marzo 2026, p. 11Art. 2903 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c. · Art. 145 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5516/2026

    Atti interruttivi

    È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 678236-01Rassegna di marzo 2026, p. 203Art. 360 c.p.c. · Art. 2943 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3431/2026

    Atti interruttivi

    La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere · Tributi (in generale) › Accertamento tributario (nozione)

    Rv. 677865-01Rassegna di febbraio 2026, p. 128Art. 2943 c.c. · Art. 28-ter Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33234/2025

    Atti interruttivi

    Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione degli effetti all’istituto della decadenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

    La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

    Rv. 676391-01Rassegna di dicembre 2025, p. 38Art. 67 fallimento · Art. 69-bis fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33003/2025

    Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale

    Interruzione della prescrizione del credito - Idoneità della domanda giudiziale inammissibile del creditore (anche in sede di appello) - Fondamento - Domanda giudiziale inammissibile del debitore - Condizioni - Fattispecie.

    La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).

    Rv. 677226-01Rassegna di dicembre 2025, p. 186Art. 2943 c.c. · Art. 2953 c.c. · Art. 2956 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30090/2025

    Atti interruttivi

    Conoscenza legale dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, del creditore - Necessità - Domanda proposta con il rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Decorrenza - Dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Ragioni.

    Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

    Rv. 677009-01Rassegna di novembre 2025, p. 105Art. 2934 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 414 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 29706/2025

    Atti interruttivi

    Domanda cautelare proposta ex art. 688 c.p.c. - Azione di accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione per violazione del decoro architettonico e conseguente restitutio in integrum - Interruzione della prescrizione - Idoneità.

    La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.

    Rv. 676965-01Rassegna di novembre 2025, p. 48Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1171 c.c. · Art. 1172 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28119/2025

    La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

    Classificata anche sotto: Contratti di borsa

    Rv. 676606-01Rassegna di ottobre 2025, p. 99Art. 2055 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1310 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26286/2025

    Atti interruttivi

    L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere

    Rv. 676707-01Rassegna di settembre 2025, p. 43Art. 1219 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 2943 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia