Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Previdenza (assicurazioni sociali)

Contributi assicurativi

Sottovoce della voce 129 nella classificazione del Massimario

26 massime, da pronunce dal 13 gennaio 2025 al 10 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

26 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9057/2026

    Soggetti obbligati › Ripartizione dell'obbligo

    In tema di contratto di somministrazione di lavoro, la violazione da parte dell'utilizzatore degli obblighi informativi di cui all'art 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, determina la sua responsabilità esclusiva, con conseguente esonero del somministratore, solo in relazione agli obblighi retributivi e risarcitori verso i dipendenti e non incide sul regime relativo alle obbligazioni contributive, di natura autonoma ed inderogabile, cui il somministratore è tenuto in veste di obbligato principale, sia pure in regime di solidarietà con l'utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un caso di violazione dell'obbligo d'informazione, aveva affermato la responsabilità solidale della somministratrice per le obbligazioni contributive e ritenuto corretta la revoca, da parte dell'Inps, del Durc e degli sgravi contributivi fruiti).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678712-01Rassegna di marzo 2026, p. 314Art. 49 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    Versamento

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678740-01Rassegna di marzo 2026, p. 307Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 7732/2026

    Retribuzione imponibile

    Minimale contributivo - Orario di lavoro - Operatività - Socio lavoratore di cooperativa - Assenza o riduzione dell'orario di lavoro contemplate da regolamento interno della società - Obbligo di corresponsione della contribuzione - Sussistenza - Fondamento.

    La regola del cosiddetto "minimale contributivo", derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale (se superiore); pertanto, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di riduzione di orario dei soci lavoratori di una società cooperativa che non trovano giustificazione nella legge o nel contratto collettivo ma in un regolamento interno di una cooperativa, ancorché richiamato dal contratto collettivo, in quanto fonte inidonea a incidere sull'obbligazione di natura indisponibile e posta a presidio di interessi pubblicistici del sistema previdenziale.

    Rv. 678691-01Rassegna di marzo 2026, p. 305Art. 3 Sanzioni tributarie · Art. 45 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 7364/2026

    Soggetti obbligati

    Imprese esercenti attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche - Qualificabilità come agricole a fini previdenziali - Art. 1, comma 423, l. n. 266 del 2005 - Rilevanza - Connessione con l'attività agricola ex art. 2135, comma 3, c.c. - Condizioni - Utilizzazione prevalente di risorse normalmente impiegate nell'attività agricola - Nozione di normale impiego - Fattispecie.

    Le imprese esercenti l'attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche possono essere inquadrate come agricole, a fini previdenziali, solo se tale attività è connessa all'attività agricola ex artt. 2135, comma 3, c.c. e 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005 (ratione temporis applicabile), nel senso che la produzione di energia è svolta mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda di normale impiego nell'agricoltura, il quale implica che l'uso di esse mediante installazione ed esercizio di pannelli fotovoltaici deve preservarne la normale vocazione agricola. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'attività di produzione di energia mediante installazione di pannelli fotovoltaici sul fondo dell'impresa, siccome assolutamente prevalente, aveva di fatto contraddetto la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola).

    Rv. 678642-01Rassegna di marzo 2026, p. 303Art. 2135 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6026/2026

    Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria - Art. 116, comma 9, della l. n. 388 del 2000 - Interessi legali - Computo - Fondamento.

    In materia omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 9, del d.lgs. n. 388 del 2000, gli interessi di mora, applicati quando l'inadempimento perdura una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, sono distinti dagli interessi legali, i quali, in quanto mezzo di salvaguardia del valore del denaro nel tempo, sono dovuti per il ritardo nell'adempimento anche prima del raggiungimento del suddetto tetto e, poiché aventi una natura non prettamente sanzionatoria, possono coesistere con le sanzioni civili.

    Rv. 678702-01Rassegna di marzo 2026, p. 295Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 782/2026

    Riscossione

    "Rottamazione quater" - Art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Regime delle spese - Art. 310, ultimo comma, c.p.c. - Applicabilità.

    Ai casi di estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi degli artt. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater") e 3-bis, comma 1, del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (nella specie di opposizione ad avviso di addebito INPS o a cartella di pagamento INAIL), dichiarata in conseguenza del perfezionamento della suddetta definizione agevolata per come disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, si applica, in assenza di norme specifiche, la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale)

    Rv. 677408-01Rassegna di gennaio 2026, p. 90Art. 310 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 572/2026

    Retribuzione imponibile

    Minimale contributivo - Parametro delle retribuzioni stabilite dai c.c.n.l. stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Individuazione del contratto collettivo - Attività effettivamente svolta dall'impresa ex art. 2070 c.c. - Rilevanza - Ambito territoriale di tale attività - Rilevanza - Fattispecie.

    La retribuzione da assumere quale parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., per la cui individuazione, con riferimento alle imprese radiofoniche e televisive, occorre tener conto del diverso àmbito di operatività (locale o nazionale), poiché esso è tratto qualificante dell'attività stessa, che trova puntuale riscontro nella contrattazione collettiva e non è legato a fattori imponderabili e contingenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta per i dipendenti di un'emittente radiofonica e televisiva locale, aveva ritenuto applicabile la contrattazione collettiva riferibile alle emittenti nazionali in quanto sottoscritta da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anziché quella riferibile alle emittenti locali).

    Rv. 677400-01Rassegna di gennaio 2026, p. 88Art. 2070 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28987/2025

    Riscossione

    Avviso di addebito - Mancata impugnazione - Giudizio di impugnazione dell’accertamento ispettivo anteriormente instaurato - Sopravvenuta carenza di interesse ad agire - Ragioni.

    La mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi o premi ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato anteriormente promosso dopo il rigetto del ricorso amministrativo ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti la fondatezza della medesima pretesa impositiva, posto che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo, dovendo sussistere l'interesse ad agire non solo nel momento in cui è proposta l'azione ma anche al tempo della decisione.

    Rv. 676999-01Rassegna di novembre 2025, p. 96Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27196/2025

    Soggetti obbligati

    Esercenti di circhi equestri e spettacoli viaggianti - Inquadramento previdenziale - Individuazione.

    Gli esercenti dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975 e successive modificazioni, sono obbligati, ai sensi dell'art. 18, della l. n. 337 del 1968, a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613 del 1966, e non in quella relativa al settore dell'industria.

    Rv. 676834-01Rassegna di ottobre 2025, p. 119Art. 18 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante · Art. 29 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salarialeDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27197/2025

    Soggetti obbligati

    Società costituite e partecipate da enti locali per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica - Pagamento dei contributi per gli assegni familiari - Esonero - Esclusione - Fondamento.

    Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all'INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo, in ragione della loro natura giuridica privata, i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 né altre ipotesi derogatorie, che solo lo Stato ha la potestà di stabilire, quale titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost..

    Rv. 676761-01Rassegna di ottobre 2025, p. 119Art. 79 Testo unico gli assegni familiari · Art. 117 cost. · Art. 49 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia