Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Termini per memorie - Decreto del tribunale anticipato - Violazione diritto di difesa - Conseguenze.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.
Cass. civ. n. 4387/2026Sez. 1Rv. 677084-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 671597-01, 663244-01
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Questione processuale rilevata d'ufficio - Dovere del giudice di sollecitare il contraddittorio - Esclusione - Conseguenze - Difetto di legittimazione rilevato al momento della decisione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.
L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3Rv. 677753-04
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzione
Precedenti: 638918-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.
La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).
Cass. civ. n. 34651/2025Sez. 3Rv. 677267-01
Riguarda ancheart. 190 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civile
Precedenti: 666495-03, 632194-01, 676957-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Deduzione di specifico pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
Cass. civ. n. 27754/2025Sez. 3Rv. 676591-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 1372 Codice civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civile
Precedenti: 668202-01, 666867-01, 610517-01, 663244-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione dell'udienza con note scritte - Istanza di discussione orale - Diniego - Lesione del contraddittorio e del diritto di difesa - Onere della parte istante.
In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi.
Cass. civ. n. 27368/2025Sez. LRv. 676764-01
Riguarda ancheart. 221 Decreto Rilancioart. 127 Codice di procedura civile
Precedenti: 669763-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Situazione di fatto esistente al momento della decisione - Conseguenze - Fatti sopravvenuti alla relativa formazione - Rilevabilità.
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Cass. civ. n. 24432/2025Sez. 2Rv. 676243-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 650665-01
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Art. 42, comma 9, l. r. Marche n. 19 del 2022 - Soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) - Successione dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona in universum ius - Esclusione - Conseguenze - Permanenza della legittimazione processuale dell'ente soppresso - Sussistenza. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.
Cass. civ. n. 21889/2025Sez. 3Rv. 675904-01
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 299 Codice di procedura civile
Precedenti: 551660-01, 639555-01, 661509-03
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21279/2025Sez. 3Rv. 675742-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 190 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 563704-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21279/2025Sez. 3Rv. 67574201
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 190 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 563704-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Creditori intervenuti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
Cass. civ. n. 19752/2025Sez. 2Rv. 675312-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 630 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civileart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 654986-01, 664914-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento. · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Cass. civ. n. 18538/2025Sez. 3Rv. 675394-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1456 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civilee altri 3
Precedenti: 673072-01, 642706-01, 667614-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.
Cass. civ. n. 16915/2025Sez. 1Rv. 675016-01
Riguarda ancheart. 383 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 670057-01, 668914-01, 672848-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte. · PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti 87 <!-- pag. 88 --> che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).
Cass. civ. n. 16182/2025Sez. 3Rv. 675446-02
Riguarda ancheart. 62 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 194 Codice di procedura civile
Precedenti: 663786-05
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione. 121 <!-- pag. 122 -->
Cass. civ. n. 15277/2025Sez. LRv. 675591-01
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 655652-01, 633566-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. · CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un 205 <!-- pag. 206 --> aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Cass. civ. n. 11825/2025Sez. 3Rv. 674845-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 160 Codice di procedura civileart. 127 Codice di procedura civileart. 175 Codice di procedura civile
Precedenti: 648755-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).