Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Domanda di annullamento dell'aggiudicazione - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Violazione di diritti di privativa industriale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).
Cass. civ. n. 28962/2025Sez. URv. 676651-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 663717-01
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Affidamento dei figli - Attrazione della competenza da parte del tribunale ordinario - Art. 38 disp. att. c.c., ante novella ex l. n. 206 del 2021 - Condizioni - Fattispecie. · FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.
In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. 14 <!-- pag. 15 --> (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).
Cass. civ. n. 28901/2025Sez. 1Rv. 676230-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 1 legge 206/2021art. 333 Codice civileart. 316 Codice civile
Precedenti: 673394-01, 671461-01, 661507-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la competenza del giudice adito - Rilevanza - Fattispecie.
Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, ex art. 5 c.p.c., in quanto diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la competenza al giudice adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, era determinata dal foro della sede dell'azienda nei cui confronti era stata proposta la domanda, giacché, in corso di causa, l'istituto di credito datore di lavoro, già fuso con altra società bancaria, era stato incorporato da una banca avente sede sede in Milano).
Cass. civ. n. 24385/2025Sez. 2Rv. 676238-01
Riguarda ancheart. 413 Codice di procedura civile
Precedenti: 655898-01, 670007-02
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Servizio di tesoreria in regime di concessione - Svolgimento 14 <!-- pag. 15 --> SEZIONI UNITE oltre il termine di scadenza - Qualificazione del rapporto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La domanda della banca concessionaria, volta al pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria reso, in favore di un ente locale, dopo la scadenza della relativa convenzione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove presupponga la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto ovvero quale conseguenza di un provvedimento di cd. proroga tecnica. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di conflitto negativo, ha dichiarato la giurisdizione del g.a., sul presupposto che la domanda svolta dalla banca non avesse contenuto meramente patrimoniale ma investisse anche l'accertamento della legittimità ed efficacia degli atti di proroga adottati dal Comune).
Cass. civ. n. 13762/2025Sez. URv. 675013-01
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 655115-01, 659450-01, 658339-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11804/2025Sez. 3Rv. 674842-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 669 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 663868-01, 673312-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.
Cass. civ. n. 9371/2025Sez. 1Rv. 674462-01
Riguarda ancheart. 27 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 39 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 38 Codice di procedura civile
Precedenti: 643152-01
Giudizio di appello - Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni - Ammissibilità – Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio ex art. 374, comma 3, c.p.c. – hanno statuito che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni; il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).
Cass. civ. n. 3453/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).