Art. 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

[1]Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642.

[2]Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art648 · fonte su Normattiva