Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Questione rilevante nel giudizio 'a quo'.
E' rilevante nel giudizio a quo , di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la previsione della non impugnabilità dell'ordinanza concessiva dell'esecuzione provvisoria comporta ex art. 177, terzo comma, numero 2), cod. proc. civ., l'immodificabilità e l'irrevocabilità dell'ordinanza stessa da parte del giudice a quo .
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e quelle del procedimento di opposizione all'esecuzione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto: a) nell'art. 648 cod. proc. civ. prevale, sulla natura latamente cautelare, la funzione di comparazione dell'intensità probatoria degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto; b) la previsione, con riguardo al tertium comparationis , indicato nell'art. 624 cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) della reclamabilità, col mezzo previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo è stata disposta in un contesto nel quale tale provvedimento è sempre stato ritenuto impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e risponde, piuttosto, all'esigenza di prevedere un rimedio più agile e garantista di quest'ultimo; c) la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall'ordinanza di rimessione non impone affatto una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi. - Sulla comparazione tra l'art. 648 e l'art. 186- ter , cod. proc. civ., v., citata, la sentenza n. 65/1996 e l'ordinanza n. 428/2002. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, cod. proc. civ. e, più in generale, sul tipo di valutazione che effettua il giudice dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. richiesto della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, v., citata, la sentenza n. 137/1984.
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Concessione con ordinanza non revocabile - Assunta irragionevole disparità di trattamento (rispetto allo strumento previsto dall’art. 186-ter cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività. La questione, nei medesimi termini, è stata già riconosciuta non fondata con precedente sentenza - ignorata dal giudice rimettente - dalle cui conclusioni non sussistono ragioni di discostarsi, dovendosi, anzi, ribadire la legittimità della scelta discrezionale operata, nella specie, dal legislatore. - V. la sentenza n. 65/1996, quale precedente richiamato.
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO MONITORIO - DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO - ORDINANZA CHE CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE - NON REVOCABILITA' E NON MODIFICABILITA' - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA EX ART. 186-TER C.P.C. - REVOCABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON OMOGENEITA' DELL'ISTITUTO RICHIAMATO COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - DIFFERENZA DI NATURA, DI 'RATIO' E FUNZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DELLE DUE ORDINANZE - INFONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 c.p.c. nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e conseguentemente la non revocabilita' e la non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza di quanto previsto dall'art. 186-ter c.p.c. per l'ingiunzione di pagamento o di consegna. La lamentata illegittimita' costituzionale di una disciplina differenziata per i due provvedimenti riposa su un'asserita, ma insussistente, loro omogeneita'. L'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non puo' essere assimilata all'ingiunzione di pagamento o di consegna, richiamata come 'tertium comparationis', attese le rilevanti differenze di natura e funzione in quanto l'analogia dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non comporta necessariamente la previsione di un identico regime di stabilita' per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti processuali in cui esse s'inseriscono: l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e' infatti emessa, sempre nel contraddittorio effettivo tra le parti, in presenza di un titolo gia' formatosi nel procedimento monitorio all'esito di una valutazione prognostica pienamente discrezionale circa la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opponente, e l'eventualita' della concessione della provvisoria esecuzione e' posta proprio a presidio della potenziale definitivita' del decreto concesso 'ante causam'; il nuovo istituto introdotto con l'art. 186-ter c.p.c., che ha funzione tipicamente anticipatoria e puo' essere emesso anche in contumacia del debitore, appaga invece esigenze deflattive del processo, inserendosi nella logica di potenziamento del giudizio di primo grado. La possibilita' per il giudice, nel protrarsi dell'istruttoria ed a seguito di una diversa valutazione degli elementi raccolti, di revocare la provvisoria esecuzione di un titolo che all'istruttoria geneticamente appartiene - vale a dire la precarieta' della clausola - e' una mera conseguenza della precarieta' del titolo stesso. - Piena discrezionalita' del giudice in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sent. n. 137/1984 e ord. n. 295/1989. Discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, sent. n. 295/1995. red.: A. Greco
sentenza 65/1996massima n. 22899 PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - PRATICABILITA' - LIMITI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CREDITI FONDATI SU PROVA SCRITTA - AMMISSIBILITA' PER QUELLI RELATIVI A FORNITURE DI MERCI E NON PER QUELLI CONCERNENTI PRESTAZIONI FATTURATE DI SERVIZI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DA GIUDICE ISTRUTTORE IN SEDE DI DECISIONE SU RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudice istruttore e' attribuito dall'art. 648 cod.proc.civ. il potere di accertare i presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione, ma non quello di decidere, neppure 'incidenter tantum', sull'esistenza dei presupposti di applicabilita' del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio. Il giudice istruttore, pertanto, non e' legittimato a sollevare, nel decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecuzione, questioni di legittimita' costituzionali per la ritenuta non prevista ammissione del procedimento monitorio per i crediti relativi, come nella specie, a prestazioni fatturate di servizi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Riguarda ancheart. 634 Codice di procedura civile
ORD. N. 295/89. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO SU PROVA SCRITTA NON FONDATA - ESECUZIONE PROVVISORIA DEL DECRETO STESSO - CONVERSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - A) CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL PERIODO NEL RITARDO - MANCATA PREVISIONE - B) ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO A FAVORE DELL'ISTANTE OPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 648. - COST., ARTT. 3, 24, PRIMO E SECONDO COMMA.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su prova scritta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, da parte del giudice, deve ovviamente essere esercitata - come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare - attraverso la congiunta valutazione del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" e non comporta attenuazione di onere probatorio perche`, in ogni caso, la valutazione del "fumus boni iuris" va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del cod. di proc. civ.) - cfr S. n. 137 del 1984.
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PROVA SCRITTA - SCRITTURA DISCONOSCIUTA DAL CREDITORE INGIUNGENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e` ammissibile la questione che possa essere risolta in sede di interpretazione delle norme denunciate e non involga sospetti d'incostituzionalita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 648, comma primo e 216, comma primo, codice procedura civile, nella parte in cui si consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui l'opposizione sia fondata su prova scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente che l'abbia disconosciuta).
Riguarda ancheart. 216 Codice di procedura civile
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO INGIUNTIVO - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Cost., dell'art. 648, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui da' al giudice istruttore facolta' di concedere in ogni caso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
INGIUNZIONE - PROCEDIMENTI - ESECUZIONE PROVVI- SORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI CONCEDERLA IN PRESENZA DI CAUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
A differenza dell'ipotesi in cui, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o non essendo di pronta soluzione, il giudice ha la facolta' di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nell'ipotesi in cui sia stata offerta cauzione anche per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, l'esecuzione provvisoria - ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. deve comunque essere concessa. In tal modo si introduce un meccanismo processuale che, in spregio alle esigenze fondamentali di garantire lo svolgimento di un processo giusto anche attraverso la partecipazione dei legittimati ad agire e contraddire l'esercizio della funzione giurisdizionale, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. oltre che all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, nonche' all'art. 14 del Patto internazionale di New York del 19 novembre 1966. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 648 comma secondo, c.p.c., "nella parte in cui dispone che, nel giudizio di opposizione, il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non gia' possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione alla entita' degli oggetti indicati nel comma due dello stesso art. 648. - Cfr. sent. n. 70/1965, n. 62/1966, n. 48/1968, n. 17/1969, n. 55/1971, n. 151/1971, 99/1973.
INGIUNZIONE - LIBERI PROFESSIONISTI MEDICI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - ASSERITO PRIVILEGIO - INSUS- SISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo per crediti da prestazioni mediche sulla base della legislazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine si trova davanti non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi ma un componimento che costituisce - esclusion fatta dei casi in cui il professionista siasi accontentato del compenso minimo - il risultato dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignita' professionali. Ne consegue che l'asserito "privilegio" del medico pur non risultando del tutto eliminato, e' contenuto in limiti di assoluta ragionevolezza, che sono travalicati solo se la legge, ed i decreti applicativi non vengono applicati dal Consiglio dell'Ordine, potendo pur sempre accertare il giudice della opposizione se, ed in qual modo, siano state praticate le prestazioni. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, del combinato disposto degli artt. 648 comma primo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Riguarda ancheart. 636 Codice di procedura civiler.d. 1443/1940
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO INGIUNTIVO - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI CONCEDERLA SE L'OPPONENTE ABBIA OFFERTO CAUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte denunziata dal giudice " a quo ". - S. n. 137/1984.
PROCEDIMENTO CIVILE - INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 137/1984.
Riguarda ancheart. 633 Codice di procedura civileart. 636 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - COD. PROC. CIV., ART. 648, SECONDO COMMA - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI CONCEDERLA SE LA PARTE CHE LA RICHIEDE OFFRA CAUZIONE PER LE EVENTUALI RESTITUZIONI, SPESE E DANNI - APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA GIA' AVVENUTA NEL GIUDIZIO A QUO - INSUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal pretore di Carpi con ordinanza pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, giacche' la norma denunciata aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena avendo il giudice istruttore di tale causa gia' concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo a seguito dell'offerta di cauzione avanzata dalla parte creditrice.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE ISTRUTTORE EX ART. 648, SECONDO COMMA, DEL COD. PROC. CIVILE (PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO) - NATURA DECISORIA E DEFINITIVA DEI SUOI POTERI - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Solo il giudice istruttore di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al quale l'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, riserva poteri decisori e definitivi in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a seguito di offerta di cauzione della parte creditrice richiedente, puo' promuovere il processo incidentale di legittimita' costituzionale di siffatta disposizione ch'egli soltanto e' tenuto ad applicare.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONE GIA' APPLICATA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 648, SECONDO COMMA.
La circostanza relativa alla intervenuta applicazione di una norma, denunciata come costituzionalmente illegittima, fa venir meno il presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimita' costituzionale e conseguentemente il requisito di rilevanza della proposta questione. (Fattispecie in cui il pretore di Carpi aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dopo che la stessa norma aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena).
INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO - COD. PROC. CIV., ART. 648, 2x COMMA - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile (che fa obbligo al giudice di concedere, in pendenza di opposizione, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se la parte che l'ha chiesta offre cauzione) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di questione identica a quella gia' dichiarata non fondata con precedenti sentenze (n. 62/1966 e 17/1969) non essendo stati addotti, ne' sussistendo motivi nuovi che possano indurre a diversa decisione.
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - ART. 648, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 24 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del cod. di proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perche' - come la Corte ha affermato nella precedente sent. 62 del 1966 - il principio del contradditorio ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati dall'impugnata disposizione dato che l'esecuzione provvisoria e' accordata al creditore dal giudice in "pendenza di opposizione" quando cioe' si e' gia' istaurato un normale giudizio di cognizione nel quale il debitore puo' formalmente e sostanzialmente esercitare il suo diritto di difesa. La determinazione dell'ammontare della cauzione e del modo nel quale dev'essere prestata, e' affidata al prudente apprezzamento del giudice e se la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sara' eseguita in modo giusto e scrupoloso, secondo le finalita' della norma, la cauzione ben potra' assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e richiamare altresi' il creditore alla responsabilita' di un corretto uso della norma e non di servirsene per fini vessatori od emulativi che sarebbero in ogni caso fonte della responsabilita' aggravata prevista dall'art. 96 Cod. proc. civ.. Cfr.: sent. n. 62/1966
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - ART. 648, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, Cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. La norma non comporta disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del debitore e quindi di diseguaglianza di trattamento tra creditore e debitore sotto tale aspetto dato che la cauzione posta a carico del primo, ha proprio la funzione di garantire il secondo dai danni eventualmente derivantigli dal decreto. Ed e' altresi' da escludere che la norma abbia inteso fare un trattamento diverso ai cittadini trovantisi in identica situazione, assicurando solo ai creditori abbienti l'utilizzazione di un particolare strumento processuale, dato che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha soprattutto preso in considerazione la posizione processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della richiesta di immediata esecuzione del decreto, ed ha opportunamente condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una cauzione. La previsione di siffatto onere processuale per il creditore, fondata su presupposti logici ed obbiettivi che ne giustificano l'adozione, non viola percio' il principio di eguaglianza.
GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - IPOTESI DI LEGITTIMAZIONE - NORME PROCESSUALI RISPETTO A CUI SUSSISTE UN POTERE DECISORIO DEL G.I.
Se una norma processuale puo' essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che e' di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui e' addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalita' riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale.
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE - ART. 648 SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA - LEGITTIMAZIONE A PROPORLA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE.
Il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo, cod. proc. civ., che gli fa obbligo di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha richiesta offra cauzione, in quanto la norma processuale denunciata gli riserva poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che assume la forma di decreto non impugnabile.