Art. 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

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[1]Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642.

[2]Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale con sentenza 2-4 maggio 1984, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non gia' possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all'entita' degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648".

Testo vigente dal 10 maggio 1984 al 7 novembre 2002 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art648 · fonte su Normattiva