Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermità psichica, dell'imputato in stato di custodia cautelare - Revoca della misura - Obbligo per il giudice, secondo il diritto vivente, di sentire il pubblico ministero - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza e di libertà personale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, nonché al «principio di ragionevolezza» - dell'art. 299, comma 3- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, impone al giudice di sentire il pubblico ministero ai fini della revoca della misura. Il rimettente deve decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità mentale. Ciò costituisce vicenda distinta - seppur, nel caso di specie, contestuale - rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell'art. 300, comma 1, del medesimo codice.
sentenza 69/2021massima n. 43816 Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere del genitore di prole minorenne - Eventuale pregiudizio da essa derivante alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minorenne - Potere del giudice di concedere (o non revocare) la misura degli arresti domiciliari, ovvero di far trasferire il genitore in un carcere prossimo alla residenza del suo nucleo familiare - Omessa previsione - Denunciato contrasto con gli obblighi internazionali posti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo a tutela dell'interesse del minore e irragionevole disparità di trattamento - Prospettazione di due gruppi di questioni alternativamente diretti a risultati diversi - Conseguente mancata delimitazione del thema decidendum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa delimitazione del thema decidendum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., nonché dell'art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, censurati dal GIP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. Nel denunciare la possibilità che dallo stato di detenzione cautelare del genitore derivi pregiudizio alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minore, il rimettente solleva - ponendoli in rapporto di alternatività non risolta, anziché di subordinazione logica - due gruppi di questioni relativi a disposizioni del tutto diverse, rispettivamente del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, in vista dell'ottenimento di risultati eterogenei, quali, da un lato, la concessione al genitore degli arresti domiciliari e, dall'altro, il trasferimento del medesimo in un carcere vicino al nucleo familiare, con il risultato di lasciare irrisolta la scelta tra i due diversi rimedi e attribuire impropriamente alla Corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 46 del 2016, n. 18 del 2016, n. 4 del 2016, n. 207 del 2015 e n. 41 del 2015, sulla inammissibilità di questioni prospettate in rapporto di alternatività irrisolta ).
Riguarda ancheart. 275 Codice di procedura penaleart. 42 Ordinamento penitenziarioart. 276 Codice di procedura penale
Processo penale - Misure cautelari personali - Richiesta di revoca - Impossibilità di decisione allo stato degli atti disponibili - Mancata attribuzione al giudice del potere di acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza e di quello del giusto processo - Mancata omogeneità dei termini a raffronto - Discrezionalita' del legislatore in materia di contraddittorio e di poteri di integrazione probatoria - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice (per le indagini preliminari) chiamato a provvedere sulla richiesta di revoca di una misura cautelare personale, allorché non sia in grado di decidere allo stato degli atti disponibili, possa acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla disposizione censurata. Infatti, la richiesta di introdurre nuovi e ampi poteri di accertamento liberamente attivabili dal giudice per le indagini preliminari - oltre a porsi in contrasto con l'assetto del sistema processuale vigente, impropriamente assimilando la logica del giudizio cautelare a quella nel merito del processo - risulta una soluzione non costituzionalmente necessitata, in una materia - quale quella delle modalità e dei contenuti del contraddittorio - di spettanza del legislatore nel limite, qui non superato, della ragionevolezza. - V. richiamate sentenze n. 89/1998, n. 4/1992, n. 71/1996 e ordinanze n. 412/1999 e n. 440/1997. M.F.
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - REVOCA O SOSTITUZIONE - FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LIMITI AL POTERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERE D'UFFICIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI A SECONDA SE SIA STATO O MENO RICHIESTO INCIDENTE PROBATORIO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 59, l. 16 febbraio 1987, n. 81, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui limiterebbe il potere del giudice di provvedere d'ufficio, nel corso delle indagini preliminari, alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio (nella specie, il G.I.P., investito di una richiesta di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari, con la quale l'indagato chiedeva di essere autorizzato ad assentarsi dal domicilio per esigenze di lavoro, aveva accertato che dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata era emersa una situazione che avrebbe imposto la revoca della misura per essere venute meno le esigenze cautelari), in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente a Costituzione, nel senso che, se il potere di intervento d'ufficio e' riconosciuto nelle situazioni, tassativamente previste dall'art. 299, comma 3, in cui il G.I.P. risulti investito del procedimento per l'esercizio di poteri attinenti alla sua competenza funzionale, ma estranei alla materia "de libertate" (e cioe': proroga del termine per le indagini preliminari e assunzione dell'incidente probatorio), a maggior ragione si deve ritenere che il giudice sia abilitato ad intervenire "in bonam partem" senza limiti derivanti dallo specifico petitum, quando sia comunque investito della competenza funzionale in materia cautelare da una richiesta dell'imputato; con la precisazione che tale interpretazione non estende le ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui il giudice e' abilitato a provvedere d'ufficio "de libertate", ma si limita a riconoscere un potere di intervento "pro libertate" quando il giudice e' gia' investito di una domanda cautelare. - S. n. 4/1992; O. nn. 435/1993 e 340/1995. red.: S. Di Palma
sentenza 89/1998massima n. 23811 PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULLE ISTANZE IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE IMPLICANTE MOLTEPLICI SCELTE, RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo
sentenza 51/1997massima n. 23136 Riguarda ancheart. 279 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - GIUDIZIO SULLA REVOCA DELLE STESSE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI VALUTARE NUOVAMENTE, DOPO L'EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO, LA PERSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE IPOTIZZATA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., "nella parte in cui", secondo l'interpretazione che il giudice 'a quo' considera diritto vivente, "preclude, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza", in quanto - posto che, con sentenza n. 71 del 1996, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che, nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari, non prevedono la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio - tale decisione si riflette anche sulla revoca e sulla sostituzione delle misure cautelari, non avendo piu' il decreto che dispone il giudizio il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile condanna. - Cfr., oltre alla sentenza n. 71/1996, citata nella massima che precede, le O. nn. 123/1996, 212/1996 e 314/1996. red.: G. Leo
sentenza 51/1997massima n. 23137 PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - CRITERI PER L'APPLICAZIONE - POSSIBILITA' DI SODDISFARE LE ESIGENZE CAUTELARI MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI ALTRE MISURE COERCITIVE - ESCLUSIONE NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 275, TERZO COMMA, C.P.P. - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13 E 27, SECONDO COMMA, COST. - MODIFICA LEGISLATIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della normativa sopravvenuta. red.: G. Leo
sentenza 35/1996massima n. 22148 Riguarda ancheart. 5 legge 332/1995art. 275 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 63/1996massima n. 22207 Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penaleart. 291 Codice di procedura penaleart. 276 Codice di procedura penaleart. 292 Codice di procedura penaleart. 310 Codice di procedura penaleart. 294 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA MODIFICA, LA SOSTITUZIONE O LA REVOCA DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALE DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, in quanto anche in tali casi la pronuncia del giudice ha effetti pregiudicanti, influenti sull'imparzialita' del giudizio di merito, posto che essa comporta una decisione sull'esistenza delle condizioni legittimanti la cautela personale relative all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e, quindi, un'anticipazione, sia pure allo stato degli atti disponibili, della decisione sul merito della causa (vedi massima "A"). red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - ISTANZA DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE ELEMENTI DI VALUTAZIONE UTILI AI FINI DELLA DECISIONE, OLTRE A QUELLI, GIA' PREVISTI, CONCERNENTI "LE CONDIZIONI DI SALUTE O ALTRE CONDIZIONI O QUALITA' PERSONALI DEGLI IMPUTATI" - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 4- 'ter', cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con la quale il giudice rimettente lamenta la mancanza di una norma che preveda la possibilita' di integrare, con iniziativa d'ufficio, il materiale probatorio utile ai fini della decisione incidentale in tema di liberta' personale che egli e' chiamato a prendere. Posto che i poteri attribuiti al giudice dalla norma denunziata, non riguardano il merito dell'indagine e del processo, risultando delimitati nel contenuto all'interno del potere acquisitivo 'ex officio', mentre l'incremento dell'ambito applicativo della stessa e' esplicitamente richiesto, con riguardo ad elementi concernenti la valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la questione non e' sorretta da alcuna indicazione circa la natura o la tipologia degli elementi, la cui mancanza precluderebbe al rimettente una adeguata decisione in luogo dell'alternativa tra accoglimento e reiezione di meri enunciati di parte. La prospettazione dell'ordinanza e' infatti priva di indicazioni circa l'ambito ed il contenuto degli elementi, probatori e informativi, diversi da quelli gia' utilizzabili ovvero forniti dalle parti, che si assumono mancanti e necessari ai fini della valutazione circa le esigenze cautelari, ed e' quindi inidonea a dare ingresso al controllo di costituzionalita' della norma impugnata. - V., da ultimo, S. n. 179/1996 e O. n. 168/1996. red.: A.M. Marini
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - REVOCA O SOSTITUZIONE - RICHIESTA DA PARTE DI IMPUTATO DI DELITTO PER IL QUALE SIA PREVISTA PENA MINIMA EDITTALE NON INFERIORE ALLA DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTA, NEI CUI CONFRONTI SI SIA GIA' FORMATO "IL GIUDICATO SULLA COLPEVOLEZZA", IN QUANTO PUNTO DELLA DECISIONE NON INVESTITO DAL RICORSO PER CASSAZIONE PENDENTE - OBBLIGATORIA PREVISIONE PER IL GIUDICE ADITO, ANCHE IN SEDE DI APPELLO, DI PROVVEDERE IN RAGIONE DELL'ACCERTATA CARENZA O ATTENUAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI - EQUIPARAZIONE INGIUSTIFICATA ALLA POSIZIONE DELL'IMPUTATO PER IL QUALE NON SI SIA FORMATO IL "GIUDICATO SULLA PENALE RESPONSABILITA'" - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che l'imputato di delitto per cui sia preveduta pena edittale minima non inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, nei confronti del quale si sia gia' formato il giudicato sulla colpevolezza, possa chiedere, e che il giudice adito, anche in sede di appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., debba disporre, la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare per l'accertata carenza o attenuazione delle esigenze prevedute dall'art. 274 cod. proc. pen. - in quanto, all'infuori del giudizio di rinvio, vale il principio, piu' volte espresso dalla giurisprudenza di legittimita', secondo cui non si e' in presenza di una condanna allorche' e' stata accertata soltanto la responsabilita' dell'imputato ma non e' stata ancora applicata la pena relativa; e, pertanto, risulta non corretto il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo'. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA', A CAUSA DEI LIMITI AI POTERI DEL GIUDICE DI PROVVEDERE DI UFFICIO ED ALLA INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI ESTENDERE LA SOSTITUZIONE DELLA MISURA DELLA CUSTODIA IN CARCERE CON QUELLA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI, ADOTTATA PER INDAGATI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA, AD ALTRI INDAGATI PER I QUALI, PUR NON AVENDOLO ESSI RICHIESTO, LE ESIGENZE CAUTELARI RISULTINO PARIMENTI ATTENUATE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa sollevata contestualmente al provvedimento (di sostituzione della misura cautelare) con cui il giudice, avendo definito, senza disporne la sospensione, il procedimento 'de quo', ha esaurito la propria cognizione. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 291 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - ISTANZE DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, A SECONDA DELLA FASE DEL PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO E FORMULARE LA RELATIVA MOTIVAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").
Riguarda ancheart. 279 Codice di procedura penale