Art. 441 c.p.p.Svolgimento del giudizio abbreviato

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Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art441 · fonte su Normattiva