Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen., va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimettente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un ulteriore reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato l'opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l'inammissibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella specie disposta alcuna integrazione probatoria. La rilevanza della questione non viene meno, d'altro canto, per il fatto che il giudice a quo - allo scopo di evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i termini massimi di custodia cautelare - abbia disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da stabilire. Infatti, anche dopo la separazione l'esito dello scrutinio di costituzionalità continua a condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separato: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente effettuata e, quindi, pronunciarsi - sempre nelle forme del giudizio abbreviato - sul merito della stessa nell'ambito di detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato connesso nei modi ordinari.
Riguarda ancheart. 441-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità relative a singole censure - Reiezione, stante la loro attinenza a profili di merito.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen., vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della difesa erariale relative a singole censure, in quanto attengono, in realtà, a profili di merito.
Riguarda ancheart. 441-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Contestazioni suppletive di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Ritenuta violazione del diritto di difesa nonché dei principi di uguaglianza, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen. Non ricorre, in primo luogo, la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., essendo le due ipotesi poste a raffronto - giudizio abbreviato con e senza integrazione probatoria - tra loro non equiparabili ai fini considerati: soltanto nella prima, e non nella seconda, si prospetta l'esigenza di rendere possibile un eventuale adeguamento dell'imputazione a nuove acquisizioni, che il pubblico ministero non aveva potuto in precedenza considerare. D'altro canto, e proprio in tale logica, il vigente assetto normativo consente - se non addirittura impone, anche ad evitare un diverso vulnus costituzionale - di ritenere che, nel caso di integrazione probatoria, la contestazione suppletiva possa derivare solo dalle nuove risultanze di essa, e non anche da quanto era già precedentemente noto alle parti: donde l'insussistenza della stessa ipotizzata esigenza di omologazione, su quest'ultimo versante, della disciplina relativa al giudizio abbreviato rimasto privo di arricchimenti del panorama probatorio. Nessuna violazione dell'art. 112 Cost. appare poi configurabile, per l'assorbente ragione che il pubblico ministero conserva comunque la possibilità di esercitare l'azione penale per il reato connesso, non "tempestivamente" contestato, nei modi ordinari e in un processo separato. Né sussiste lesione dei principi e i connotati del «giusto processo» (art. 111 Cost.) - tantomeno quello della «lealtà processuale delle parti», che il giudice a quo assume insito negli enunciati costituzionali -, in quanto la preclusione in esame risulta anzi coerente con essi, impedendo ad una delle parti di mutare e imporre unilateralmente il tema del giudizio abbreviato. Inconferente è, poi, il riferimento al principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), trattandosi di principio riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. Infine, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la disciplina censurata è posta a garanzia dell'imputato; in ogni caso, il diritto di difesa non potrebbe considerarsi compromesso dal mero «aggravio» derivante dallo svolgimento di processi separati per reati in continuazione. Infatti, ciò non impedisce che l'imputato possa esplicare il diritto stesso, con pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso, fino ad ottenerne il riconoscimento in sede di esecuzione, nel caso di separate pronunce (art. 671 cod. proc. pen.). Sulle valutazioni dell'imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento, v. citate sentenze n. 333/2009 e n. 265/1994. In senso analogo, sull'art. 97 Cost., v. citate sentenze n. 64/2009 e n. 117/2007, ordinanza n. 408/2008. In senso analogo, sul diritto di difesa, v. citate sentenza n. 64/2009; con riguardo ad altra ipotesi di connessione di procedimenti, sentenza n. 198/1972.
Riguarda ancheart. 441-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata ad una integrazione probatoria - Ammissibilità della costituzione di parte civile - Possibilità per detta parte di chiedere l'ammissione di prova contraria - Preclusione - Asserita compromissione dell'accesso alla tutela dei diritti in sede giudiziaria - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in ragione delle gravi carenze che segnano la descrizione dei fatti avvenuti nel giudizio principale, tali da precludere il necessario controllo della Corte in punto di rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi citata, ordinanza n. 101/2008.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta subordinata ad una integrazione probatoria - Rinnovo della richiesta negli atti introduttivi del dibattimento - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme censurate nella direzione indicata nell’ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
sentenza 47/2004massima n. 28369 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito - Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all’azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell’imputato - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio - Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludono rispettivamente il diritto della parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese relative all’azione civile e il potere del giudice, in caso di condanna dell’imputato, di statuire in ordine alle stesse. Il giudice rimettente, infatti, afferma in modo del tutto apodittico ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' posto che non risulta in alcun modo dall’ordinanza che la parte civile abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione, da parte del giudice, limitata alle sole spese di costituzione di parte civile.
sentenza 63/2004massima n. 28378 Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Reiterabilità della richiesta del rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Esclusione - Prospettata irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di accoglimento - Valutazione circa la rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Divieto di riproponibilità prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale nonché del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato possa riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria respinta dal giudice per le indagini preliminari e che il giudice, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta, possa procedere a giudizio abbreviato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – con la sentenza n. 169 del 2003 – l'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Riguarda ancheart. 458 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 442-combinatodisposto d.P.R. 447/1988
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio condizionata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Insindacabilità ad opera del giudice del dibattimento - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la Corte ha dichiarato, con sentenza n. 169 del 2003, l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell’imputato subordinata a integrazione probatoria - Potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato del rito da parte del giudice per le indagini preliminari - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Prospettazione di soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992, il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria e, all'esito, di applicare, nella eventualità di condanna, la conseguente riduzione di pena. Infatti a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato e, inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, sicché il rimettente prospetta, riproponendola acriticamente, una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato. - Con riguardo alle situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero, si vedano, oltre alla citata sentenza n. 23/1992, le sentenze n. 66/1990, n. 183/1990 e n. 81/1991.
sentenza 54/2002massima n. 26802 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
Processo penale - Azione civile - Possibilità di esercizio per le parti private - Asserita lesione del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza e di quelli di economia e di celerità processuale - Questione sollevata in riferimento a una serie di norme di contenuto eterogeneo non rilevanti, sotto alcuni profili, per il giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 86 Codice di procedura penaleart. 154 Codice di procedura penaleart. 187 Codice di procedura penaleart. 540 Codice di procedura penaleart. 84 Codice di procedura penalee altri 26
Processo penale - Giudizio abbreviato - Celebrazione del processo in camera di consiglio, se non vi sia stata richiesta di udienza da parte degli imputati - Asserita irragionevolezza della disciplina - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati richiedano la pubblica udienza. Infatti, nel giudizio 'a quo', solo uno degli imputati aveva chiesto il giudizio abbreviato, sicchè la censura concernente il "diritto di veto" dei coimputati alla celebrazione del processo in udienza pubblica è priva di rilevanza. - Sulla legittimità della norma che consente al solo imputato la scelta fra udienza pubblica e rito camerale, v. ordinanza n. 160/1994, sentenza n. 373/1992. M.R.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità che il giudice assuma, anche d'ufficio, elementi necessari ai fini della decisione - Assunta violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede in capo allo stesso giudice poteri istruttori e decisori. L'ordinanza di rimessione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine alla effettiva esigenza, nel caso di specie, del giudice 'a quo' di assumere elementi necessari ai fini della decisione. M.R.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - SUSSISTENZA DI FATTO, NON ENUNCIATO NELLA RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO, COMPORTANTE MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE (NELLA SPECIE: CONTESTAZIONE DI REATO CONCORRENTE) - PRECLUSIONE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO NEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA QUESTIONE NON SIA DEFINIBILE ALLO STATO DEGLI ATTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DIPENDENTE DA SCELTE DISCREZIONALI DEL PUBBLICO MINISTERO RISPETTO ALL'IPOTESI DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO EFFETTUATA NELL'UDIENZA PRELIMINARE DOPO LE CONTESTAZIONI SUPPLETIVE - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMTERPRETATIVO - QUESTIONE NON FONDATA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 458, comma 2, e 441, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, escludendo la possibilita' di procedere nel corso del giudizio abbreviato a contestazioni suppletive (nella specie, un reato concorrente e una circostanza aggravante), impedirebbero al giudice di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato per non essere il processo definibile allo stato degli atti. Riguardando l'esercizio dell'azione penale riservato esclusivamente all'organo dell'accusa, l'eventuale incompletezza delle contestazioni del pubblico ministero non rientra tra i presupposti della valutazione del giudice sulla decidibilita' del processo allo stato degli atti; il quale giudice, se del caso, potra' nella sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' eserciti l'azione penale per il reato concorrente. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 458 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DEDOTTA OMESSA PREVISIONE DELLA IMMUTABILITA' DEL GIUDICE - DEDOTTA NON REVOCABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE DEL PROVVEDIMENTO AMMISSIVO DEL RITO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO GIUDICATO IN DIBATTIMENTO, AL QUALE E' INVECE GARANTITA L'IMMUTABILITA' DEL GIUDICE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA, IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA DEL GIUDICE NONCHE' DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - RITENUTA APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA' DEL GIUDICE ANCHE AL GIUDIZIO ABBREVIATO - POTERE DEL NUOVO GIUDICE DI ASSUMERE LE SUE DETERMINAZIONI ANCHE IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' DEL RITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, l'immutabilita' del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti sono chiamate a svolgere le rispettive conclusioni. Il principio di immutabilita' del giudice, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza dibattimentale, deve invece ritenersi estendersi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', anche alle procedure decisorie camerali, tra le quali il giudizio abbreviato. Ma se l'identita' del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilita' del rito non puo' non ricadere sotto la delibazione autonoma del magistrato che quel rito e' poi chiamato a celebrare e definire. In altri termini, e' proprio la stretta concatenazione funzionale che correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri svolto circa la relativa ammissibilita'. Deve pertanto ritenersi che, ove muti la persona del giudice dopo la pronuncia della ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice e' libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilita' del rito. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 525 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DENUNCIATO MANCATO ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE DALL'ITALIA E RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE ED AL PROCESSO PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto, pur dovendosi ribadire che la pubblicita' del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, va considerato che nella peculiare disciplina del giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore puo' valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura penaleart. 420 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - CONDIZIONI - DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DI INTEGRAZIONI PROBATORIE - LAMENTATA INELUDIBILE ALTERNATIVA, PER L'IMPUTATO, FRA IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA PENA E UNA PIU' PUNTUALE RICOSTRUZIONE DEL FATTO, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA, DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata nel corso di un processo per omicidio volontario aggravato, punibile con l'ergastolo, nel quale, per effetto della sentenza n. 176 del 1991, il giudizio abbreviato - che la censura formulata presuppone esperibile - non e' piu' applicabile. - S. n. 176/1991.
sentenza 48/1992massima n. 17957 Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA VIGENTE - AMMISSIBILITA' DI TALUNI MEZZI DI PROVA (NELLA SPECIE: INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO) E RILEVANZA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO PRIMA DEL GIUDIZIO - CONTEMPORANEA PRECLUSIONE ALLA DEDUZIONE DEGLI STESSI - CONSEGUENTE RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA, ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E ALLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - POSSIBILI SOLUZIONI (REVOCABILITA' DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO, PERALTRO DI DUBBIA LEGITTIMITA', INTEGRAZIONE PROBATORIA DELLO STESSO GIUDIZIO ABBREVIATO) PER SUPERARE TALE CONTRASTO - CONSEGUENTE NECESSITA' DI SCELTE DISCREZIONALI E QUINDI DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La legge, in vista di particolari esigenze, puo' porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo (nella specie: interrogatorio dell'imputato nel giudizio abbreviato) non puo' poi, senza violare i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e ridurre il diritto di difesa a mera enunciazione, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento. Parimenti, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione, comporta che la responsabilita' penale puo' essere affermata per un fatto che e', sia pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio", con conseguente violazione del principio della personalita' di tale responsabilita' (art. 27 Cost.). Tuttavia per porre rimedio a siffatti vizi la soluzione - indicata da tutti i giudici 'a quibus' - di una pronuncia "correttiva" della Corte che consenta di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, non appare praticabile sia per la possibile perdita, per l'imputato, dei benefici connessi al giudizio abbreviato e le censure di incostituzionalita' (ved. massima C), che potrebbero nascerne, sia perche' tale soluzione non e' l'unica possibile, in alternativa ad essa ben potendo ipotizzarsi quella - indicata anch'essa in una delle ordinanze di rimessione e gia' prevista del resto nel testo originario della legge delega e considerata altresi', rispetto ad altre questioni sul nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, in recenti pronunce della Corte - di una integrazione probatoria dello stesso giudizio abbreviato. Onde la necessita' di un intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 440, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la revocabilita' dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, prospettata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.) - Cfr. S. nn. 92/1992 e 470/1991.
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penaleart. 458 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DEROGABILITA' DI TALE PRINCIPIO - INSINDACABILITA' DELLE SCELTE DEL LEGISLATORE NELLA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI CHE POSSONO GIUSTIFICARLA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Riguardo al principio - essenziale nell'ordinamento democratico (art. 1 Cost.) - della pubblicita' dei giudizi e in particolare dei giudizi penali, va ribadito che agli interessi che esso e' inteso a garantire, possono a volte contrapporsene altri, per la salvaguardia dei quali al principio della pubblicita' e' possibile derogare, come del resto e' espressamente previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, a cui fa riferimento l'art. 2, primo comma, della legge delega n. 81 del 1987. Ma poiche' - come gia' rilevato - la valutazione e il bilanciamento di tali interessi rientrano nella discrezionalita' del legislatore, al quale, specie in rapporto al tempo e all'oggetto del processo, si offre in proposito una varieta' di possibili soluzioni, non e' sindacabile dalla Corte costituzionale la scelta posta in essere con l'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., che per il giudizio abbreviato, in considerazione delle esigenze di celerita', oltre che di riservatezza, proprie di tale rito, prevede che esso abbia luogo in camera di consiglio, senza pubblicita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, cod.proc.pen., dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen.). - Nello stesso senso, riguardo ad analoga questione concernente l'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale: S. n. 69/1991; - Riguardo ad altre questioni in cui si era invocata l'applicazione del principio della pubblicita' dei processi: S. n. 50/1989, 212/1986.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE) - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA ATTRIBUITA AL G.I.P. O AL GIUDICE ISTRUTTORE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.
sentenza 56/1991massima n. 16828 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 443 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penale