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Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita' e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 24 agosto 1988

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1995

    Questione infondata
    31 maggio 1995

    Come la Corte ha più volte affermato, per aversi restrizione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. - che rispetto alla libertà di circolazione e soggiorno presenta una diversa sfera di operatività - deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus'". Tale caratteristica non è riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, così come disciplinato dall'art. 2 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 3 agosto 1988, n. 327, sia in quanto non suscettibile di esecuzione coercitiva, sia perché l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato allontanato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della libertà personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operatività dei precetti costituzionali relativi alla libertà di circolazione e soggiorno e alla libertà personale, v. S. nn. 2/1956; 45/1960; e ancora 68/1964, nonché O. n. 384/1987 e S. n. 419/1994. red.: G. Leo

    Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 384/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della liberta` personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne e` colpito e` soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).

    Art. 16 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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  • Ordinanza n. 161/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 2/1956 e 126/1962.

    Art. 16 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 12 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art2 · fonte del testo