Art. 22 — Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
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Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. 28 Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.7 32a
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte."
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto 8con l'art.97 comma 1) che:" L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"."
Corte Costituzionale
32aLa Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004, n.98 (in G.U. 1a s.s. 24/3/2004, n.12) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".
Testo in vigore dal 25 marzo 2004 al 19 dicembre 2010
