Modifiche al sistema penale

Art. 22 — Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

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Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte."

Testo in vigore dal 5 marzo 1992 al 15 gennaio 2000

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2158/2026

    2 febbraio 2026
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 2- sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall'armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza- ingiunzione, in considerazione dell'unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria).

    Art. 22

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 435/2026

    8 gennaio 2026
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    • APPLICAZIONE

    In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta in funzione cd. recuperatoria avverso la cartella esattoriale dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.. 46 <!-- pag. 47 -->

    Art. 22 · Art. 204 c.d.s. · Art. 18 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27175/2025

    10 ottobre 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE
    • POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO

    Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

    Art. 22 · Art. 7 c.d.s. · Art. 205 c.d.s.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26523/2025

    1 ottobre 2025
    • PRESCRIZIONE CIVILE
    • TERMINE

    In caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale. (Principio affermato in riferimento a somme dovute per violazioni del codice della strada).

    Art. 22 · Art. 2953 c.c. · Art. 18 Modifiche al sistema penale

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2004

    Ha colpito questo articolo
    18 marzo 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione. La struttura processuale assai semplificata – evidentemente intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia – che caratterizza il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, unitamente all’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, rendono palesemente incongrua, nonché, in taluni casi, eccessivamente onerosa la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono d’altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito. – Circa l’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v. la richiamata sentenza n. 520/2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.

    Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 74/2011

    Questione inammissibile
    3 marzo 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui tali norme radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell'opponente; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere priva di motivazione in ordine alla presunta violazione degli artt. 97 e 113 Cost., non dà conto delle ragioni per le quali la normativa in oggetto sarebbe applicabile all'impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo amministrativo, né si pronuncia, pur in presenza di contrapposte eccezioni sollevate dalle parti, sulla propria competenza. Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, v., tra le altre, le ordinanze n. 114 del 2005, n. 130 del 2004 e n. 459 del 2002.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 391/2007

    Questione infondata
    23 novembre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui obbliga l'opponente ad una cartella di pagamento di sanzioni amministrative, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, e dispone che, in caso di omissione, le notificazioni siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in quanto funzionale ad un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; inoltre, le diversità riscontrabili tra chi sceglie di stare in giudizio personalmente e la parte che nomina un difensore non violano i parametri indicati, atteso che colui che decide di difendersi personalmente è interessato a seguire gli sviluppi della vicenda processuale, mentre chi nomina un difensore ha diritto di attendersi che quest'ultimo svolga efficacemente l'attività professionale in sua difesa. - Sulla ragionevolezza della prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio v. citata, ordinanza n. 231/2002. - V., altresì, citata, sentenza n. 321/2007

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 183 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (28)

Se ne mostrano 12 su 28, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22 · fonte su Normattiva