Art. 5 — Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi
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Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa ((...)). L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato. Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli. I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile, tappo rosso incorporato. Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione. Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.
Testo in vigore dal 23 febbraio 2006 al 1 luglio 2011
