Art. 5 — Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi
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Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici. L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato. Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli. I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile, tappo rosso incorporato. Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione. Chiunque non osserva le disposizioni del precedente quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 15 marzo 1990
