Art. 21 — Convocazione dei corpi elettorali
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Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
