Art. 21 — Convocazione dei corpi elettorali
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Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. 3 Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1967, n. 1198
3La L. 18 dicembre 1967, n. 1198 ha disposto (con l'art. 13) che " Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di sessanta giorni."
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 20 gennaio 1981
