Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1981 al 3 agosto 1985. Leggi il testo vigente →

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. 3 7 Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1967, n. 1198

3

La L. 18 dicembre 1967, n. 1198 ha disposto (con l'art. 13) che " Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di sessanta giorni."

L. 3 gennaio 1981, n. 1

7

La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l'art. 22) che "Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di novanta giorni."

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 3 agosto 1985

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 20 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1981, n. 1

    La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l'art. 22) che "Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di novanta giorni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art21 · fonte del testo