Art. 26 — Votazioni
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Ai fini delle elezioni dei magistrati di appello e dei magistrati di Tribunale sono istituiti rispettivamente quattro collegi, in ciascuno dei quali viene eletto un componente del Consiglio superiore per ciascuna di dette categorie. I quattro collegi saranno costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile dei magistrati in essi compresi, compatibilmente col criterio della continuita' territoriale.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
