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Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale. Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non piu' di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo. Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non piu' di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 58 parole tolte, 113 parole aggiunte.

tolto: Ai fini delle elezioni dei magistrati di appello e dei magistrati di Tribunale sono istituiti rispettivamente quattro collegi, in ciascuno dei quali viene eletto un componente del Consiglio superiore per ciascuna di dette categorie. I quattro collegi saranno costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile dei magistrati in essi compresi, compatibilmente col criterio della continuita' territorialeaggiunto: Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale. Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non piu' di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo. Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non piu' di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art26 · fonte del testo