Art. 26 — Votazioni
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Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale. Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non piu' di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo. Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non piu' di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976
