Art. 26 — Votazioni
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La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. ((Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni)). Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002
