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[1]((La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente.))

[2]((Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.))

Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 13 aprile 1990

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. 104 parole tolte, 549 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il collegioaggiunto: La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione tolto: designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale. Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non piu' di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo. Gli elettori dei collegi territoriali dei magistratiaggiunto: , costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e tolto: gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non piu' di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale aggiunto: procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente.

aggiunto: Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art26 · fonte del testo