Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Potere di annullamento, in sede di reclamo, dell'atto adottato dall'Amministrazione penitenziaria in autotutela - Mancata previsione - Asserite disparità di trattamento, lesione del diritto di difesa, lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non conferisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare, in sede di decisione sul reclamo proposto da un detenuto, il provvedimento adottato dall'amministrazione penitenziaria in via di autotutela. Essendo il petitum rivolto ad un ampliamento dei poteri del magistrato di sorveglianza nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, in tanto la questione può rilevare nel caso concreto, in quanto l'impugnativa del detenuto risulti fondata. Tuttavia, il rimettente, dopo aver illustrato le ragioni addotte dall'amministrazione penitenziaria a sostegno del contestato provvedimento di revoca in autotutela della precedente autorizzazione all'uso di un computer portatile da parte dell'interessato, non ha fornito alcuna indicazione riguardo alla fondatezza delle doglianze del reclamante - peraltro neppure specificate, al di là del semplice riferimento alla denuncia della violazione di legge - né, comunque e più in generale, in ordine all'esistenza di elementi idonei ad inficiare le valutazioni compiute dall'autorità penitenziaria. - Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta a difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 130/2012, 284/2011 e 220/2011.
Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione. - Per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, v. sentenza n. 341/2006. - Sulla restituzione degli atti a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, v. ordinanze nn. 120, 99, 93 e 74/2007.
Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Mancata previsione della partecipazione dell'amministrazione all'udienza, della facoltà per la stessa di impugnare la decisione e della possibilità per il giudice di emettere decisioni di condanna aventi natura di titolo esecutivo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo per intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell''art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevede la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti in materia di lavoro e non contempla la partecipazione all'udienza dell'amministrazione penitenziaria, né la facoltà per la stessa di impugnare la decisione, né la possibilità per il giudice di emettere decisioni aventi natura di titolo esecutivo. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 341del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, ed il conseguente mutamento del quadro normativo rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni. - L'incostituzionalità della norma qui censurata è stata pronunciata dalla sentenza n. 341/2006, citata. - Sulla necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni in caso di mutamento del quadro normativo v., citate, ex multis , ordinanze n. 328, n. 324, n. 266 e n. 120/2007.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - GIUDIZIO CON RITO CAMERALE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LAVORATORI DETENUTI E LAVORATORI NON DETENUTI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI CENSURE.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a) , della legge 26 luglio 1975, n. 374 per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, assorbiti gli ulteriori profili di censura. La disposizione impugnata attribuisce alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro e, dal momento che tale organo decide necessariamente con rito camerale, non assicura al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, poiché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, e non garantisce adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita solo la presentazione di memorie. > >- Sul valore centrale per il nostro sistema penitenziario del lavoro dei detenuti, finalizzato al recupero della persona, v., citata, sentenza n. 158/2001. > >- Sul rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, v. sentenza n. 26/1999, citata. > >- Sul divieto di discriminazione fra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti, v., citata, sentenza n. 49/1992. > >- Sull'illegittimità della scelta del rito camerale nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la funzione del processo, v., citate, sentenza n. 543/1989 e ordinanza n. 121/1994, ex plurimis . > >- Che la Costituzione non imponga un modello vincolante di processo si trova affermato, tra le altre, nelle ordinanze n. 389/2005 e n. 386/2004. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali e nella disciplina della competenza v., citate, sentenze n. 180/2004 e n. 206/2004.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GRAZIA - COMPETENZA DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA AD EMETTERE PARERE MOTIVATO - RITENUTA SOTTOPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO IN POSIZIONE DI SUBORDINAZIONE FUNZIONALE RISPETTO AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA CON OBBLIGO DI PARTECIPARE AD UNA FUNZIONE DI CARATTERE POLITICO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA TRA PROCEDIMENTI A SECONDA DELL'ORGANO CUI LA DOMANDA DI GRAZIA E' PRESENTATA, O DELLO STATO DI DETENZIONE O LIBERTA' DELL'IMPUTATO - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO, DALLO STESSO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, CUI NON COMPETE ALCUN POTERE DECISIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il magistrato di sorveglianza, nel corso del procedimento relativo alla domanda di grazia, deve solo esprimere un parere strumentale rispetto alla decisione che altra autorita' dovra' assumere nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale, e pertanto, non spettandogli alcun potere decisionale, in applicazione delle norme censurate, non e' legittimato a sollevare - come nel caso - questioni di legittimita' costituzionale. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionali degli artt. 681 cod.proc.pen. e 69, nono comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1, e 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 Cost.). - Nello stesso senso in relazione a fattispecie procedimentali analoghe v. Sentt. nn. 112/1964, 13/1966, 81/1970, 74/1971, 224/1974, 8/1979, 74/1979, 17/1980 e 16/1983.
Riguarda ancheart. 681 r.d. 1399/1930
ORD. N. 421/89. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO IN OCCASIONE DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo quanto affermato con precedente sentenza interpretativa di rigetto, l'art. 69, comma quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354 - come modificato dall'art. 21, l. 10 ottobre 1986 n. 663 - va interpretato nel senso, conforme a Costituzione, che la dichiarazione di delinquenza abituale professionale o per tendenza puo essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza di una misura di sicurezza, onde va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base all'interpretazione contraria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 21 legge 663/1986
ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO "IN OCCASIONE" DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354, ART. 69, COMMA QUARTO, ULTIMA PARTE (COME MODIFICATO DALL'ART. 21, LEGGE 10 OTTOBRE 1986 N. 663). - COST., ART. 3.
Nel sistema risultante a seguito della legge 10 ottobre 1986 n. 663, la dichiarazione di abitualita' a delinquere presuppone - analogamente all'applicazione delle misure di sicurezza - la pericolosita' sociale in concreto accertata, e non puo' persistere ove, in esito a riesame, quest'ultima risulti venuta meno. Deve percio' ritenersi che la suddetta legge, disponendo che la revoca della dichiarazione di abitualita' avvenga contestualmente alla revoca delle misure di sicurezza, non impedisca al magistrato di sorveglianza - ma, anzi, gli imponga - di procedere alla revoca della dichiarazione qualora l'interessato abbia gia' ottenuto la revoca delle misure nel vigore della normativa antecedente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 69, comma quarto, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 21, L. n. 663 cit.).
Riguarda ancheart. 21 legge 633/1986
ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE, PROFESSIONALE O PER TENDENZA - REVOCA NEL CASO IN CUI NON RISULTI PENDENTE UNA MISURA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata non fondata. - v. S.n. 443/1988.
Riguarda ancheart. 21 legge 663/1986
ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO "IN OCCASIONE" DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 69, comma quarto, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354 - cosi' come modificato dall'art. 21, L. 10/10/1986 n. 663 - va dichiarata manifestamente infondata, essendo gia' stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto (e manifestamente infondata con successiva ordinanza) in quanto la disposizione impugnata non esclude che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza. - S. n. 443/1988, O. n. 911/1988.
Riguarda ancheart. 21 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA - LAVORO DEI DETENUTI - MISURA DELLA REMUNERAZIONE - RECLAMI - DECISIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') "nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale". La Corte infatti ha gia' deciso la questione, nel senso dell'inammissibilita', escludendo - a conferma di un principio gia' enunciato in un precedente giudizio sull'ammissibilita' di un conflitto di attribuzione - che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro (riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede, la remunerazione, il tirocinio, il lavoro e le assicurazioni sociali), rientrino nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, in quanto tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che e' riservata al giudice dei diritti". - S. nn. 103/1984; 87/1978.
sentenza 77/1986massima n. 12318 PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - CARATTERE AMMINISTRATIVO DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 23 Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziarioart. 22 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziario
PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DENUNCIA IN SEDE DI REMISSIONE DEL DEBITO - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento penitenziario inerenti le funzioni del magistrato di sorveglianza relative all'organizzazione giudiziaria, sollevate in sede di remissione del debito.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - FUNZIONI ISPETTIVE E AMMINISTRATIVE - ESECUZIONE RIMESSA ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., dell'art. 69, primo, secondo quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potesta' decisionale (ordine di servizio) affidata nell'esito alla disponibilita' ad ottemperare dell'amministrazione penitenziaria, riduce il magistrato ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione e non piu' autonomo ne' indipendente da ogni altro potere, in quanto tale questione, come gia' rilevato dalla Corte, in altro giudizio, e' anche in questo caso del tutto priva di incidenza ai fini del decidere nel giudizio a quo, vertente sulla previsione del debito. - S. n. 103/1984.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - ORDINI DI SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE DI DIFESA TECNICA E DI GRAVAME - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui prevede la procedura de plano attraverso gli ordini di servizio, senza possibilita' di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i controinteressati anche in materia di lavoro e, quindi, di diritti soggettivi, in quanto tale questione - come gia' rilevato dalla Corte in altro caso - e' del tutto estranea alla remissione di debito, su cui verte il giudizio a quo. - S. n. 103/1984.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, IN RELAZIONE AL VALORE ED ALL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 69 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 - ORDINE DI SERVIZIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI DETENUTI RITENUTO NON VINCOLANTE DALL'AMMINISTRAZIONE - DIFETTO NELLA SPECIE DEL REQUISITO DI ORDINE SOGGETTIVO, NON ESSENDO SVOLTA UNA ATTIVITA' DI NATURA GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un magistrato di sorveglianza nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia il quale rifiutava l'esecuzione, ritenendoli non vincolanti, degli ordini di servizio emessi da detto magistrato in materia di retribuzione dell'attivita' lavorativa svolta dai detenuti (la Corte, premesso che la legittimazione ad essere parti in conflitto di attribuzione spetta anche ai singoli organi del potere giudiziario, ma limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, ha escluso che cio' possa ricorrere nella specie in quanto il provvedimento del magistrato di sorveglianza emesso ai sensi dell'art. 69 l. n. 354 del 1975 non ha natura giurisdizionale).
sentenza 87/1978massima n. 12752