Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della l. 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che i pensionati che proseguono l'attività forense, debbano essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, con la prospettiva di limitati benefici previdenziali; degli artt. 4, 5 e 7 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, in quanto, malgrado l'obbligo della contribuzione, tali norme limitano i diritti pensionistici per gli iscritti alla Cassa dopo il compimento di quaranta anni d'età; dell'art. 22 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esso impone l'iscrizione alla Cassa anche per i professionisti, come i professori universitari, già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38 della Costituzione, in quanto prevedono, per il pensionato che prosegue l'attività, nonostante l'imposizione del pagamento dei contributi, il diritto, al compimento di almeno cinque anni di iscrizione, ad un solo supplemento della pensione; dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, commi secondo e quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto commisurano la contribuzione anche al reddito eccedente i quaranta milioni, mentre assumono come base per il calcolo della pensione solo la parte di reddito fino a quaranta milioni; dell'art. 26 della stessa legge sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto rende applicabile il nuovo, più favorevole, regime pensionistico, solo a coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, poiché tutte le questioni sono già state dichiarate non fondate e non ricorrono ulteriori o nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. - S. nn. 132 e 133/1984.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense