Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 10 — Contributo soggettivo

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Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni:

  • a)reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento;
  • b)reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.(( Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente)). Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta',(( il contributo minimo)) di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'irpef.

Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28979/2025

    3 novembre 2025
    • AVVOCATO E PROCURATORE
    • PREVIDENZA

    L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

    Art. 10 · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 22 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 2033 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22836/2025

    7 agosto 2025
    • AVVOCATO E PROCURATORE
    • PREVIDENZA

    In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 576/80, sono quelli rispetto ai quali è stato effettivamente versato il relativo contributo, con la conseguenza che, se per il relativo conteggio è stato applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello corretto, deve tenersi conto dei redditi determinati in base al minor coefficiente di rivalutazione applicato, anziché secondo quello maggiore da considerare.

    Art. 10 · Art. 16 Riforma del sistema previdenziale forense

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2018

    Questione infondata
    30 marzo 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. La fattispecie, oggetto del giudizio a quo, è stata puntualmente descritta dal giudice rimettente in termini sufficientemente dettagliati e delle due disposizioni, oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, egli deve fare necessaria applicazione, controvertendosi sia della debenza dei contributi previdenziali nella misura quantificata dalla Cassa forense, sia della legittimità della penalità per la tardiva iscrizione alla Cassa.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/2016

    Questione inammissibile
    25 novembre 2016

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge n. 576 del 1980, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata». Il petitum formulato dal rimettente non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale. Per costante giurisprudenza costituzionale, una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività , derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013 ).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 134 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 244/1990

    Questione infondata
    15 maggio 1990

    Nella regolamentazione dei trattamenti pensionistici va riconosciuto al legislatore il potere di determinare nel tempo i benefici e le relative condizioni di accesso, tanto più con riferimento a periodi assai brevi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 2, l. 2 maggio 1983 n. 175 - modificativo dell'art. 10, l. 20 settembre 1980 n. 576 - nella parte in cui non prevede che la riduzione al 3% dell'aliquota del contributo soggettivo obbligatorio decorra dall'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, di riforma della previdenza forense). - S. n. 171/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense · Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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