Art. 10 — Contributo soggettivo
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Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni:
- a)reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento;
- b)reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.(( Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente)). Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta',(( il contributo minimo)) di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'irpef.
Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992
